IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto 10 ottobre 1988, n. 474, concernente: "Norme sul
trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze
alimentari liquide sfuse";
  Visto  l'art.  5,  comma 4 del suddetto decreto 10 ottobre 1988, n.
474,  il  quale prevede che gli oneri comunque connessi all'attivita'
della  Commissione  di cui al medesimo art. 5, comma 1, sono a carico
della societa' richiedente;
  Visto  il  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive
modificazioni,  di attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano;
  Visto  in  particolare  l'art.  20, comma 2 del decreto legislativo
2 febbraio  2001,  n.  31, e successive modificazioni che conferma la
vigenza  delle  norme  regolamentari e tecniche adottate ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, fino
all'adozione di specifiche normative in materia;
  Ritenuto  di  dover  fissare  la  tariffa  a carico del richiedente
l'autorizzazione o il rinnovo della autorizzazione;
  Considepato  che  occorre  determinare  la  tariffa  ed  i  diritti
spettanti  al  Ministero  della  salute  per  le  prestazioni rese, a
richiesta dei soggetti interessati, per l'autorizzazione o il rinnovo
dell'autorizzazione  al trasporto con navi cisterna di acqua potabile
e di sostanze alimentari liquide sfuse;
  Tenuto  conto  del  costo  reale  del  servizio  reso  e del valore
economico delle operazioni di riferimento;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta e
ad  utilita'  dei  soggetti  interessati,  concernenti  l'esame della
richiesta e della documentazione per l'autorizzazione al trasporto di
acqua  potabile  e di sostanze alimentari liquide sfuse, ivi compresa
l'attivita'   della  Commissione  per  l'accertamento  dell'idoneita'
igienico-sanitaria, e' fissata, per ogni nave cisterna, la tariffa di
2.400,00 (duemilaquattrocento/00) euro.
  2.  I versamenti delle tariffe di cui al comma 1 sono effettuati, a
cura  dei  soggetti interessati, su apposito conto corrente intestato
alla Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.
  3. I proventi derivanti dalla tariffa di cui al comma 1 affluiscono
all'unita' previsionale di base 23.2.2., capo XX, capitolo 3629 dello
stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio dello Stato e sono
successivamente riassegnate al Ministero della salute.