Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi,
amministrativi  e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia,
promossi  con  atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono
sospesi  sino  al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non
possono  essere  fissate  udienze  in  data anteriore a quella del 31
ottobre  2002,  e  quelle gia' fissate sono rinviate d'ufficio a data
successiva   alla   stessa   che  viene  comunicata  alle  parti.  Le
disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari
amministrativi.  Sono  parimenti  sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i
termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche
ai  fini  tributari,  in  corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto e'
tenuta la regione Lombardia.
  2. La  regione Lombardia e' esente, in relazione ai procedimenti in
cui  e'  parte,  dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque
denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali,
di  atti  di  parte  e  giudiziari, documenti e provvedimenti formati
anteriormente   al   18   aprile  2002,  oltre  che  per  l'eventuale
certificazione  di conformita' dei medesimi. Resta fermo il potere di
sospensione  o  di differimento da parte del Ministro dell'economia e
delle  finanze  previsto  dall'articolo  9,  comma  2, della legge 27
luglio 2000, n. 212.
  3. Sono  altresi'  differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al
cui   rispetto   e'   tenuta  la  regione  Lombardia  nell'ambito  di
procedimenti  amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra
amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile
2002.
Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  del  comma  2, dell'art. 9, della legge
27 luglio 2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
diritti del contribuente):
    "Art. 9 (Rimessione in termini). - 1. (Omissis).
    2. Con  proprio  decreto  il  Ministro  delle finanze, sentito il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
puo'  sospendere  o  differire  il  termine  per  l'adempimento degli
obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti interessati da eventi
eccezionali ed imprevedibili.".