IL DIRETTORE GENERALE
della  sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione
                            - Ufficio XI

  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  24  febbraio 1997,  n.  47, in
particolare la disposizione contenuta nel capo V;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti  i  decreti 26 giugno 2000, 14 marzo 2001 del Ministero della
sanita'  in  materia  di  prevenzione e profilassi della trasmissione
delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Viste le linee guida EMEA in materia di TSE EMEA/410/01;
  Visti  i  decreti  con cui fu autorizzata l'immissione in commercio
delle  specialita'  medicinali,  indicate nella parte dispositiva del
presente decreto;
  Visti   i   pareri   espressi   dalla  Commissione  consultiva  per
l'accertamento  dei  requisiti  tecnici del farmaco veterinario nelle
sedute  del  16-18  maggio  2001  e 11 marzo 2002, la quale dopo aver
esaminato  l'ulteriore  documentazione  presentata  non  ha  ritenuto
opportuno che il rapporto rischio/beneficio indotto dai medicinali in
questione  sia  tale da consentire una deroga al decreto ministeriale
14  marzo  2001  se  non  in  casi  "estremamente eccezionali" ove il
beneficio  per  la  salute  dell'uomo  e  degli animali sia rilevante
rispetto al rischio;
  Ritenuto  ai sensi dell'art. 1 del decreto 14 marzo 2001 sussistano
gli   elementi   per   procedere   alla   revoca  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali veterinari in questione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   revocata   per   le   motivazioni   indicate  nelle  premesse,
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   delle   seguenti
specialita' medicinali per uso veterinario:
    GANGLIOVET - A.I.C. n. 101153017;
    GANGLIOVET FORTE - A.I.C. n. 101153029.
  Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., in Abano Terme (Padova).
  Il  provvedimento  riguarda  tutte le preparazioni e confezioni dei
medicinali suddetti.
  I medicinali veterinari non possono essere piu' venduti.