IL DIRETTORE GENERALE
                dell'autotrasporto di persone e cose

  Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni,  relativa  alla  istituzione  dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi;
  Visto  il decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000 (Gazzetta
Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre 2000) con il quale e' stata data
attuazione  alla  direttiva  del  Consiglio dell'UE n. 98/76/CE del 1
ottobre  1998  in  materia  di  accesso alla professione e successive
modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 (Gazzetta
Ufficiale   n.   9   del  13 gennaio  2000)  che  reca  "Disposizioni
concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali
al trasporto di merci su strada";
  Visto  il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
90  del  17 aprile 2000) con il quale sono state fissate le modalita'
applicative del sopracitato decreto n. 521;
  Considerato che con tali due ultimi decreti e' stata ridisciplinata
la  gestione  delle  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale di
merci;
  Considerato  che  dopo  il  primo  anno  di  applicazione del nuovo
sistema e' emersa l'opportunita' di emanare disposizioni modificative
per  l'attribuzione  delle autorizzazioni CEMT, in quanto un notevole
numero  di imprese, pur risultando vincitrici nella graduatoria CEMT,
non  riesce poi a raggiungere un livello di utilizzazione sufficiente
per  poterne ottenere, a fine anno, il rinnovo, o comunque un livello
elevato;
  Considerato   che   il   decreto  dirigenziale  22 marzo  2002,  di
approvazione  della  graduatoria  CEMT,  ha  evidenziato una notevole
differenziazione  nei  punteggi di graduatoria a partire dall'impresa
collocata   al  primo  posto  (con  punti  2324,8)  all'ultima  delle
vincitrici (con punti 19,4);
  Considerato   che  il  punteggio  conseguito  da  ciascuna  impresa
evidenzia  il  differente grado di presenza delle singole imprese nel
mercato del trasporto dell'area geografica CEMT;
  Considerato  che  occorre  quindi  apportare  alcune  modifiche  al
decreto  7 aprile  2000 per adeguare i criteri di distribuzione delle
autorizzazioni  CEMT  affinche'  le stesse possano essere attribuite,
entro  certi  limiti,  in misura graduata, in relazione al punteggio,
alle imprese capaci di utilizzarle al massimo;
  Considerato  che  una sola autorizzazione CEMT puo' sostituire piu'
autorizzazioni bilaterali con risparmio di attivita' amministrativa e
per le imprese;
  Considerato   opportuno   conteggiare  l'attivita'  svolta  con  le
autorizzazioni   previste  dagli  accordi  bilaterali  stipulati  tra
l'Italia  e  gli  altri  Paesi  o quella svolta con le autorizzazioni
CEMT;
  Considerato  che  per le autorizzazioni CEMT valide in Austria sono
previsti criteri di rinnovo diversi dalle altre autorizzazioni CEMT;
  Considerato  che  e' necessario che tali autorizzazioni CEMT valide
per  l'Austria vengano attribuite ad imprese interessate ai trasporti
da e per l'Austria per i quali necessiti l'autorizzazione CEMT e che,
per  il minor numero delle stesse, vengano attribuite una per impresa
secondo l'ordine di graduatoria;
  Considerato  che  le  risoluzioni CEMT si propongono di contribuire
alla    riduzione    dell'inquinamento   ambientale,   per   cui   le
autorizzazioni CEMT dovranno essere utilizzate solo con veicoli della
categoria  "Euro"  corrispondente almeno al tipo di autorizzazione da
assegnare nell'anno di riferimento;
  Sentito  il  parere della Commissione consultiva sull'autotrasporto
internazionale   di  merci,  ricostituita  con  decreto  ministeriale
29 aprile 1999, reso nella seduta dell'8 novembre 2001;

                              Decreta:

                               Art. 1.

     Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto dirigenziale 7 aprile 2000 e'
sostituito dal seguente:
  "1.   Le   autorizzazioni   multilaterali  disponibili  per  l'area
geografica  della  Conferenza  europea  dei  Ministri  dei  trasporti
(multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto
domanda, secondo l'ordine di una graduatoria unica.
  2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 e' necessario
essere  gia'  titolari di un'autorizzazione multilaterale oppure aver
effettuato,  con  autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno
nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della
domanda,  o  aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi
negli  ultimi  due  anni. Comunque, in entrambi i casi, e' necessario
che, nell'ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno
il punteggio di 150 punti.".