IL DIRIGENTE REGGENTE PROVINCIALE
                        del lavoro di Bergamo

  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
  Visto  il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della
legge  31  gennaio  1992,  n.  59,  che  prevede la cancellazione dal
registro  prefettizio  e  dallo schedario generale della cooperazione
delle societa' cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento
del  contributo  per  le  ispezioni  ordinarie  oltre  il  biennio di
riferimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  giugno  2000,  che prevede il
decentramento del procedimento di cancella
zione  dal  registro  prefettizio  e  dallo  schedario generale della
cooperazione  delle  societa'  cooperative  che  non  ottemperano  al
pagamento  del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni
ordinarie, entro il biennio di riferimento;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli  uffici  dei  Ministero  delle  attivita'  produttive,
stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni
in  materia  di  cooperazione  che  attribuisce, nell'attuale fase di
transizione,  alle  direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione
di  continuita',  i compiti relativi alla predetta materia, sino alla
piena  attuazione  dei  provvedimenti  d'organizzazione  dell'ufficio
territoriale  di  Governo  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 298/2001;

                              Decreta:

  La  seguente  societa'  cooperativa  viene  cancellata dal registro
prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione:
      societa'  cooperativa  "Ca' di Roc" a r.l., con sede sociale in
Selvino  (Bergamo), costituita in data 5 novembre 1987 per rogito del
notaio  dott.ssa  Maria  Paganoni,  repertorio  n. 26905, iscritta al
registro  ditte  con  il  n.  239080 (BUSC 1919/231063), in quanto ha
provveduto  al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni
ordinarie  per  il biennio 1999/2000 in modo parziale e ritardato (ex
art.  8  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
1577/1947 del 14 dicembre 1947).
  Avverso  il  presente decreto e' ammesso, entro trenta giorni dalla
notifica,  ricorso gerarchico al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IVa - via Molise
n. 2 - 00187 Roma.
    Bergamo, 11 giugno 2002
                                      Il dirigente reggente: Di Nunno