IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Lange Ronco Claudia, nata ad Amburgo (Germania) il 2 giugno 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali di psychologin e di psychologische psychotherapeutin, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Diplom-psychologin" nell'agosto 1992 presso l'Universitat Trier (Germania); Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale, nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera b); Preso atto inoltre che ha seguito il corso di formazione in analytischer gestalttherapie, presso l'"Analytisches Gestalt Institut" di Bonn nel novembre 1998; Considerato infine che ha conseguito l'abilitazione come psychologische psychotherapeutin nel luglio 1999, come certificato dal Land Baden Wurttemberg di Stoccarda (Germania); Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 luglio 2001, dell'11 gennaio 2002 e del 29 maggio 2002; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta allo psicologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba consistere in un colloquio sui principi deontologici professionali; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto peraltro completa la formazione accademica e professionale ai fini dell'accesso alla professione di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Lange Ronco Claudia, nata ad Amburgo (Germania) il 2 giugno 1966, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli accademici-professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.