IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della sig.ra Lange Ronco Claudia, nata ad Amburgo
(Germania)  il 2 giugno 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  dei  propri  titoli  accademici  e  professionali  di
psychologin   e   di   psychologische   psychotherapeutin,   ai  fini
dell'accesso  all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e
di psicoterapeuta in Italia;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
"Diplom-psychologin"  nell'agosto  1992  presso  l'Universitat  Trier
(Germania);
  Considerato   che   ha   dimostrato  di  aver  maturato  esperienza
professionale  pluriennale, nel campo della psicologia, e pertanto di
essere  in  possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva
comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera b);
  Preso  atto  inoltre  che  ha  seguito  il  corso  di formazione in
analytischer    gestalttherapie,   presso   l'"Analytisches   Gestalt
Institut" di Bonn nel novembre 1998;
  Considerato   infine   che   ha   conseguito   l'abilitazione  come
psychologische  psychotherapeutin  nel  luglio 1999, come certificato
dal Land Baden Wurttemberg di Stoccarda (Germania);
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 17 luglio 2001, dell'11 gennaio 2002 e del 29 maggio 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Considerato  altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere
una   formazione  equiparabile  a  quella  richiesta  allo  psicologo
italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini
dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba  consistere  in  un  colloquio sui
principi deontologici professionali;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni uno;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Ritenuto peraltro completa la formazione accademica e professionale
ai  fini dell'accesso alla professione di psicoterapeuta, per cui non
appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Lange  Ronco  Claudia,  nata ad Amburgo (Germania) il
2 giugno   1966,   cittadina  tedesca,  sono  riconosciuti  i  titoli
accademici-professionali,   di   cui   in   premessa,   quali  titoli
cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi
-   sezione   A,  e  degli  psicoterapeuti  e  l'esercizio  di  dette
professioni in Italia.