IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
atribuibili   ad   un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  aprile  2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto  l'art.  14,  comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che   stabilisce   che  i  consorzi  regolarmente  costituiti  devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai
sensi  del  citato  art.  14  entro  un  anno  dalla predetta data di
pubblicazione dei succitati decreti;
  Visto  l'art.  125,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha prorogato di
un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli
statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data
di entrata in vigore del piu' volte citato art. 14;
  Visto  il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P, e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d),  sono  state  impartite  le  direttive  per la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
n.  163  del  2  luglio  1996  con  il  quale  e' stata registrata la
denominazione di origine protetta "Castelmagno";
  Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
concerto   con   il   Ministro   per   l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  in  data 7 settembre 1987 di affidamento al Consorzio
per  la  tutela  del formaggio a denominazione di origine Castelmagno
dell'incarico   di   vigilanza   sulla   denominazione   di   origine
"Castelmagno";
  Vista   l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio  Castelmagno  con  sede  in  Castelmagno, piazza Caduti, 1,
intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni  indicate  all'art.  14,  comma  15,  della  citata legge n.
526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a quelle riportate nel decreto 12
aprile  2000,  di  individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile    2000,    sopra    citato,    relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
Consorzio  richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
autorizzato "I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' - S.c. a r.l" la
partecipazione,  nella  compagine  sociale, dei soggetti appartenenti
alla  categoria  "caseifici"  nella  filiera  "formaggi", individuata
all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della
produzione  controllata  dal  predetto  organismo  di  controllo, nel
periodo significativo di riferimento;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art. 14 della legge 21
dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le
attivita'  di  controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CEE)  n.  2081/92  di  spettanza  dell'organismo privato autorizzato
sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina di
produzione,  quelle  di miglioramento qualitativo della stessa, anche
in  termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  le attivita' di
salvaguardia   delle   D.O.P.  e  delle  I.G.P.  da  abusi,  atti  di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni
protette    nel   territorio   di   produzione   e   in   quello   di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio  Castelmagno,  al  fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno
con  sede  in  Castelmagno,  piazza  Caduti  n.  1,  e' conforme alle
prescrizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e
delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).