IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 13 maggio 1983, recante l'adeguamento alla normativa
comunitaria  della  disciplina  concernente  i  monopoli  del tabacco
lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito,  nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15 aprile  2002,  con il quale vengono, tra
l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Attesa  la necessita' di procedere alla iscrizione in tariffa di un
nuovo  tipo di fiammifero di provenienza comunitaria, in linea con la
richiesta presentata dalla ditta importatrice;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  iscritto  nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo
di  condizionamento  di  fiammiferi le cui caratteristiche sono cosi'
determinate:
    scatola  di  cartoncino  a tiretto passante, contenente cinquanta
fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominata "KM Jolly S/50":
      Caratteristiche del fiammifero:
        lunghezza: mm 38;
        lunghezza con capocchia: mm 38,5;
        larghezza: mm 1,8 x 1,8;
        diametro capocchia minimo: mm 2,1;
        diametro capocchia massimo: mm 2,2;
        tolleranza massima misure: 2%;
        capocchie  accendibili solo su striscia impregnata di fosforo
amorfo.
      Caratteristiche della scatola:
        dimensioni esterne: mm 51,6 x 36,3 x 13,8;
        grammatura cartoncino: gr 350 al mq;
        ruvido: striscia sui due lati da mm 50 x 10;
        tolleranza del contenuto: 4%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico per il suddetto nuovo tipo di
fiammifero,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e la relativa aliquota
d'imposta  di  fabbricazione  sono  stabilite  nelle  misure indicate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre  l958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno  da  applicare  su  ciascun condizionamento di "KM Jolly
S/50".
  All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre  1958 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
numero:
    82)  colore  "azzurro",  con  legenda "KM Jolly" in basso, per la
scatola di cartoncino a tiretto passante, con cinquanta fiammiferi di
cera paraffinati amorfi, denominata "KM Jolly S/50".
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul
nuovo  tipo di fiammifero "KM Jolly S/50" le marche indicate all'art.
1  del  ripetuto  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 27 di
colore azzurro.