IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   per la programmazione economica
               il coordinamento e gli affari economici
                        S.A.U.S. - Ufficio VI

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre  1993  con  il  quale
l'Istituto   "Associazione   di   psicologia   cognitiva"   e'  stato
autorizzato  ad  attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nella
sede  di  Roma,  per  i  fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del
1989;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista l'istanza con la quale l'Istituto "Associazione di psicologia
cognitiva" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi
di   specializzazione   in   psicoterapia   relativamente  alle  sedi
periferiche di Verona e Lecce;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione del 18 maggio 2002, trasmessa con
nota n. 459 del 22 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto   11 dicembre  1998,  n.  509,  l'Istituto  "Associazione  di
psicologia  cognitiva"  e' abilitato ad istituire e ad attivare nelle
sedi  periferiche  di  Verona e Lecce, ai sensi delle disposizioni di
cui  al  titolo  II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e per ciascuna sede e' pari a 20 unita' e, per
l'intero ciclo, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona