IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 giugno  2002,  concernente  la dichiarazione di stato di emergenza
nel  territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato
da   situazioni   di   rischio  conseguenti  al  fenomeno  di  invaso
epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa;
  Considerato   che   nel   ghiacciaio   Belvedere  del  monte  Rosa,
dall'estate del 2001, e' in corso un fenomeno di rapido aumento della
velocita'  di  deflusso  e conseguente progressivo sollevamento della
massa glaciale, con formazione di laghetti epiglaciali temporanei;
  Considerato altresi' che a partire dalla primavera 2002 il predetto
fenomeno  di  deflusso  e sollevamento della massa glaciale ha subito
una   notevole   accelerazione   con  formazione  di  un  vasto  lago
epiglaciale in progressivo e costante accrescimento;
  Considerato che l'incremento di volume dello specchio d'acqua rende
possibile  il  verificarsi  di  una  rotta  glaciale  con conseguente
gravissimo rischio per l'incolumita' di persone e cose;
  Viste  la  nota  prot.  n.  3284  del  25 giugno 2002 del comune di
Macugnaga,  le  note  prot. n. 14552/S.1/1.45 del 26 giugno 2002 e n.
9901/20 del 27 giugno 2002 della regione Piemonte, e la nota prot. n.
1355/20.2/GAB  in  data  28 giugno 2002 dell'ufficio territoriale del
Governo   di  Verbano-Cusio-Ossola  con  le  quali  viene  comunicato
l'evolversi della situazione;
  Ritenuta   la   necessita'  di  attivare  iniziative  di  carattere
straordinario  ed  urgente  al  fine di fronteggiare adeguatamente la
situazione  venutasi  a  creare,  ponendo  in  essere  le  misure  di
sicurezza  e  di contenimento indispensabili a salvaguardare i centri
abitati   e  le  infrastrutture  viarie  e  turistiche  presenti  sul
territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Dipartimento della protezione civile assicura l'avvio ed il
coordinamento dei primi interventi urgenti necessari per fronteggiare
le  varie  situazioni  di  rischio  conseguenti al fenomeno di invaso
epiglaciale  nel  ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa. A tal fine
il  Dipartimento  medesimo,  la  regione  Piemonte,  il  prefetto  di
Verbano-Cusio-Ossola,  il sindaco di Macugnaga, nonche' gli eventuali
organismi  di  pronto  intervento  di protezione civile appositamente
costituiti,  sono autorizzati, per la parte di rispettiva competenza,
a  realizzare  opere e apprestamenti e ad acquisire la disponibilita'
di   beni   e  servizi  di  qualsiasi  genere,  anche  commissionando
specifiche  prestazioni  lavorative  e di carattere professionale, in
deroga  alle  norme  di  cui  al  successivo  art.  9, anche mediante
affidamenti  diretti ed a trattativa privata, ove necessario senza la
previa stipulazione di convenzioni in forma scritta.
  2.  Le  attivita'  negoziali  di cui al presente articolo, anche ai
fini  del necessario rimborso dei conseguenti oneri nei confronti dei
soggetti   che  hanno  provveduto  alle  dovute  anticipazioni,  sono
sottoposte  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.