IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa; Considerato che nel ghiacciaio Belvedere del monte Rosa, dall'estate del 2001, e' in corso un fenomeno di rapido aumento della velocita' di deflusso e conseguente progressivo sollevamento della massa glaciale, con formazione di laghetti epiglaciali temporanei; Considerato altresi' che a partire dalla primavera 2002 il predetto fenomeno di deflusso e sollevamento della massa glaciale ha subito una notevole accelerazione con formazione di un vasto lago epiglaciale in progressivo e costante accrescimento; Considerato che l'incremento di volume dello specchio d'acqua rende possibile il verificarsi di una rotta glaciale con conseguente gravissimo rischio per l'incolumita' di persone e cose; Viste la nota prot. n. 3284 del 25 giugno 2002 del comune di Macugnaga, le note prot. n. 14552/S.1/1.45 del 26 giugno 2002 e n. 9901/20 del 27 giugno 2002 della regione Piemonte, e la nota prot. n. 1355/20.2/GAB in data 28 giugno 2002 dell'ufficio territoriale del Governo di Verbano-Cusio-Ossola con le quali viene comunicato l'evolversi della situazione; Ritenuta la necessita' di attivare iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione venutasi a creare, ponendo in essere le misure di sicurezza e di contenimento indispensabili a salvaguardare i centri abitati e le infrastrutture viarie e turistiche presenti sul territorio; Acquisita l'intesa della regione Piemonte; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura l'avvio ed il coordinamento dei primi interventi urgenti necessari per fronteggiare le varie situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del monte Rosa. A tal fine il Dipartimento medesimo, la regione Piemonte, il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola, il sindaco di Macugnaga, nonche' gli eventuali organismi di pronto intervento di protezione civile appositamente costituiti, sono autorizzati, per la parte di rispettiva competenza, a realizzare opere e apprestamenti e ad acquisire la disponibilita' di beni e servizi di qualsiasi genere, anche commissionando specifiche prestazioni lavorative e di carattere professionale, in deroga alle norme di cui al successivo art. 9, anche mediante affidamenti diretti ed a trattativa privata, ove necessario senza la previa stipulazione di convenzioni in forma scritta. 2. Le attivita' negoziali di cui al presente articolo, anche ai fini del necessario rimborso dei conseguenti oneri nei confronti dei soggetti che hanno provveduto alle dovute anticipazioni, sono sottoposte alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.