L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 giugno 2002;
  Premesso   che   rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  23 aprile  2002,  n.  69/02,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002 (di
seguito:  deliberazione  n.  69/02)  di  aggiornamento  della tariffa
elettrica,  il  costo  unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
registrato una variazione maggiore del 2%;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11
del 15 gennaio 1999;
  Viste:
    la   deliberazione   dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata
ed  integrata  dall'Autorita'  con: deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31 ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997,  n. 136/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del
29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998,  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998,
deliberazione  22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  304  del  31 dicembre  1998,
deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999,
deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n.
125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202
del   28 agosto  1999,  deliberazione  25 ottobre  1999,  n.  160/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del
30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del
31 dicembre   1999,   supplemento  ordinario  n.  235,  deliberazione
24 febbraio  2000,  n.  39/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile
2000,  n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del
30 giugno  2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione
24 ottobre  2000,  n.  198/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   n.  254  del  30 ottobre  2000,  deliberazione
28 dicembre  2000,  n.  244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  4  del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario,
deliberazione  20 febbraio  2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione
n.  90/01,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
107  del  10 maggio  2001,  deliberazione n. 146/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 155 del 6 luglio 2001,
deliberazione  n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  231  del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 260
dell'8 novembre  2001,  deliberazione  n.  319/01,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 13 del 16 gennaio 2002,
deliberazione  n.  24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  62  del  14 marzo  2002  e  deliberazione  n.  69/02
richiamata in premessa;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n. 230/00,
pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  4  del  5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n.
230/00);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,   di   misura   e   di   vendita  dell'energia,  riportato
nell'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001,
n.   262/01,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  297  del 22 dicembre 2001 e sue
successive   modificazioni   e   integrazioni   (di   seguito:  Testo
integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001,  n. 316/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 12 del
15 gennaio 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 dicembre  2001,  n. 318/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 12 del
15 gennaio 2002;
    la  deliberazione n. 20/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2002;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2002,  n.  124/02,
recante    modificazione   della   disciplina   avente   ad   oggetto
l'imposizione,  l'esazione e la gestione del gettito delle componenti
tariffarie  A2,  A3,  A5,  A6,  in  corso  di  pubblicazione sul sito
internet  dell'Autorita'  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  (di seguito:
deliberazione n. 124/02);
  Considerato che:
    ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il
parametro  Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma
6.5,  della  deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita',
all'inizio  di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in
aumento  o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito
come  il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili, di cui al
medesimo art. 6, comma 6.5, dalla deliberazione n. 70/97;
    ai sensi del comma 20.2, del testo integrato i parametri \gamma ,
PG  e  PGT  e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima
dell'inizio  di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in
aumento  o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al
valore applicato nel bimestre in corso;
    ai  sensi del comma 22.5, del testo integrato la componente PV e'
pubblicata  dall'Autorita'  prima  dell'inizio  di  ciascun  bimestre
qualora  si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori
del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in
corso;
    ai  sensi  del  comma  34.6  del  testo integrato, i valori delle
componenti  tariffarie  A,  ad  esclusione di quelli della componente
tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita';
  Considerato che:
    le   entrate   derivanti   dall'applicazione   della   componente
tariffaria  A7 sono anche destinate alla copertura dell'onere ammesso
al  rimborso  del  Conto  per  nuovi impianti da fonti rinnovabili ed
assimilate, di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato;
    le  previsioni  di entrata relative alla componente tariffaria A7
devono  essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in
corso  d'anno delle previsioni relative alla produzione idroelettrica
per  l'anno  2002,  sia  degli  aggiornamenti  delle previsioni circa
l'andamento del parametro Ct nell'anno 2002;
    per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  alla deliberazione n.
124/02 dell'Autorita' si riduce lo sbilancio e il conseguente credito
di  imposta,  generati  dalla  mancata compensazione, di cui al comma
42.3 del testo integrato, in relazione agli adempimenti IVA in carico
al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
    considerato  che  gli effetti di cui ai due precedenti alinea nel
complesso si compensano.
  Ritenuta l'opportunita' di aggiornare per il bimestre luglio-agosto
2002 componenti e parametri delle tariffe elettriche;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le
definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 ottobre   2001,   n.  228/01  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).