L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 giugno 2002; Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 23 aprile 2002, n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 69/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002 e deliberazione n. 69/02 richiamata in premessa; la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002; la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 318/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002; la deliberazione n. 20/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2002; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, in corso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 124/02); Considerato che: ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita', all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, dalla deliberazione n. 70/97; ai sensi del comma 20.2, del testo integrato i parametri \gamma , PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso; ai sensi del comma 22.5, del testo integrato la componente PV e' pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso; ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita'; Considerato che: le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7 sono anche destinate alla copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato; le previsioni di entrata relative alla componente tariffaria A7 devono essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in corso d'anno delle previsioni relative alla produzione idroelettrica per l'anno 2002, sia degli aggiornamenti delle previsioni circa l'andamento del parametro Ct nell'anno 2002; per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 124/02 dell'Autorita' si riduce lo sbilancio e il conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione, di cui al comma 42.3 del testo integrato, in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete di trasmissione nazionale; considerato che gli effetti di cui ai due precedenti alinea nel complesso si compensano. Ritenuta l'opportunita' di aggiornare per il bimestre luglio-agosto 2002 componenti e parametri delle tariffe elettriche; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).