L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                      per i rapporti finanziari
                  con l'Unione europea - I.G.R.U.E.

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare  il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  21 ottobre  2000,  concernente la modifica
delle procedure di pagamento;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle  competenze  del  CIPE,  che devolve al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le   amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  15 maggio  2000, relativo all'attribuzione
delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale  a carico della legge n.
183/1987  per  gli interventi di politica comunitaria che, al fine di
assicurare  l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito  un  apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Visto  il  regolamento  CE  del  Consiglio  dell'Unione  europea n.
1257/99  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  di  orientamento e garanzia (FEOGA), che modifica ed abroga
taluni regolamenti comunitari;
  Visto  il  regolamento  CE  della  Commissione  europea n. 445/2002
recante  disposizioni  di applicazione del suddetto regolamento CE n.
1257/99;
  Visto  il  regolamento  CE  della  Commissione europea n. 2603/99 e
successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di
sostegno  allo  sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE
n. 1257/99;
  Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una
ripartizione  indicativa  per  Stato  membro  degli  stanziamenti del
FEOGA,   sezione   garanzia,   per   le  misure  di  sviluppo  rurale
relativamente al periodo 2000-2006;
  Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale
e' stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe
a  disposizione  dal  FEOGA,  sezione  garanzia, per l'attuazione dei
piani  di  sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella
fase di programmazione 2000-2006;
  Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica
della  predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualita'
2002  l'attivazione  di  una  quota comunitaria pari a 630.100.000,00
euro,   adeguata   successivamente   in   631.466.147,00  euro  dalla
Commissione UE con la comunicazione AGRI/00015/2002;
  Considerato  altresi' che l'art. 49.3 del richiamato regolamento CE
n. 445/2002 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da
uno   Stato  membro  superino  gli  importi  notificati,  l'eccedenza
eventuale   viene  soddisfatta  nei  limiti  degli  stanziamenti  che
potrebbero  rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute
agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;
  Considerato  che  per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla
carenza   di   fondi   che   si   dovessero   manifestare  nel  corso
dell'esercizio 2002 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
puo'  anticipare  le  somme  occorrenti  in  base  alle maggiorazioni
previste  dal  citato  art.  49.3  del  suddetto  regolamento  CE  n.
445/2002,  oppure  ricorrendo  ad  anticipi da imputare all'esercizio
2003, successivamente al 15 ottobre 2002;
  Vista  la  legge  regionale  7 febbraio 2000, n. 7, con la quale la
regione   Lombardia   ha   individuato,   nell'ambito   della  stessa
amministrazione  regionale,  la  struttura  incaricata di svolgere le
funzioni  di  organismo  pagatore  regionale ed il successivo decreto
9 novembre  2001  del  Ministero delle politiche agricole e forestali
con il quale detta struttura e' stata riconosciuta organismo pagatore
ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento  CEE  n. 729/70, cosi' come
modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento
ai  pagamenti,  inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul
territorio della regione Lombardia;
  Vista  la  legge  regionale  23 luglio  2001, n. 21 con la quale la
regione   Emilia-Romagna  ha  individuato  quale  organismo  pagatore
l'Agenzia  regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed
il  successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta Agenzia e' stata riconosciuta
organismo  pagatore  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento CEE n.
729/70,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia-Romagna;
  Vista  la  legge regionale 19 novembre 2000, n. 60, con la quale la
regione  Toscana  ha  individuato  quale organismo pagatore l'Agenzia
regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il
successivo  decreto  13 novembre  2001  del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta Agenzia e' stata riconosciuta
organismo  pagatore  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento CEE n.
729/70,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;
  Vista  la  nota  n.  1805,  in  data 28 marzo 2002, con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, a fronte di risorse
comunitarie  per  l'anno  2002  per  complessivi 631.466.147,00 euro,
chiede   l'assegnazione   della   corrispondente   quota  statale  di
511.487.579,00  euro,  comprensiva  anche degli importi da versare ai
nuovi   organismi   pagatori   regionali   citati,   a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;
  Considerato  che,  in conformita' dell'art. 2 della citata delibera
CIPE  n. 225 del 21 dicembre 1999, e' previsto che la quota nazionale
pubblica  delle  azioni  strutturali,  inserite nei piani di sviluppo
rurale,  faccia carico alle regioni e provincie autonome nella misura
del  trenta  per cento e che, pertanto, ne consegue un onere a carico
delle medesime di 80.478.280,00 euro;
  Considerato  che  con  proprio  decreto  20 aprile  2001  e'  stato
disposto  il  cofinanziamento  statale dei suddetti piani di sviluppo
rurale  per  l'annualita'  2001,  ammontante a 650.735.000,00 euro, a
valere  sulle  risorse  del  Fondo  di rotazione di cui alla legge n.
183/1987;
  Considerato  che  sulle  predette  risorse  statali,  integralmente
trasferite all'AGEA, risultano inutilizzati 171.953.182,00 euro, come
rappresentato  dal Ministero delle politiche agricole e forestali con
la  citata  nota  n. 1805 del 28 marzo 2002 e che, in base al punto 5
del  richiamato  proprio  decreto  20 aprile 2001, l'eccedenza tra le
risorse  poste  a  carico  della  legge  n. 183/1987 complessivamente
autorizzate  per  l'anno  2001  e  quelle  erogate in connessione con
quelle  comunitarie rendicontate alla Commissione UE, con riferimento
alla  data  del 15 ottobre 2001, costituisce acconto per l'annualita'
2002;
  Considerato,  pertanto,  che  per  il completamento della copertura
della  quota  statale  in  parola  e'  necessario  disporre una nuova
assegnazione  per 339.534.397,00 euro, ricorrendo alle disponibilita'
del  suddetto  Fondo  di  rotazione  per l'attuazione delle politiche
comunitarie;
  Vista  la  nota  n.  2161,  in data 17 aprile 2002, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  comunica  che la
predetta  assegnazione  di 339.534.397,00 euro deve essere attribuita
per 38.067.566,00 euro all'organismo pagatore regionale della regione
Lombardia,  per  55.231.398,00 euro all'A.G.R.E.A., per 43.715.722,00
euro all'A.R.T.E.A. e per i residuali 202.519.711,00 euro all'AGEA;
  Viste  le  risultanze  del  Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15 maggio  2000,  nella riunione
svoltasi   in   data  17 maggio  2002  con  la  partecipazione  delle
amministrazioni interessate;
                              Decreta:
  1.  Il  cofinanziamento  statale  per  l'attuazione  dei  piani  di
sviluppo  rurale, richiamati in premessa, per l'esercizio finanziario
comunitario 2002, risulta di 511.487.579,00 euro ed e' posto a carico
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
  Alla  relativa  copertura  finanziaria  si provvede come di seguito
specificato:
    a) per   171.953.182,00   euro   con  risorse  provenienti  dalla
assegnazione ex lege n. 183/1987, di cui al proprio decreto 20 aprile
2001,  gia' trasferita all'AGEA e resasi disponibile per l'annualita'
2002 in quanto non utilizzata nell'annualita' precedente;
    b) per  339.534.397,00  euro  con  nuova  assegnazione,  sempre a
valere sulle risorse della predetta legge n. 183/1987.
  L'importo di 511.487.579,00 euro e' destinato all'attuazione di:
    misure  di  accompagnamento  per 322.658.455,00 euro, pari al 100
per cento della quota nazionale pubblica;
    misure  strutturali per 188.829.124,00 euro, pari al 70 per cento
della quota nazionale pubblica.
  2.  Il  cofinanziamento  delle  regioni  e  provincie  autonome per
l'attuazione  dei  piani  di sviluppo rurale, richiamati in premessa,
ammonta,  per  l'anno  comunitario  2002,  in  80.478.280,00 euro. Il
relativo riparto tra le regioni e le province autonome interessate e'
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  La quota a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1/b),
viene  trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, su richiesta
degli organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione:
    Organismo pagatore della regione Lombardia 38.067.566,00 euro;
    A.G.R.E.A. 55.231.398,00 euro;
    A.R.T.E.A. 43.715.722,00 euro;
    AGEA 202.519.711,00 euro.
  Gli  stessi  provvederanno  ai  pagamenti  in  favore  degli aventi
diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.
  4.  L'AGEA e' autorizzata ad anticipare le somme occorrenti per far
fronte  alle  carenze  di  fondi  in base alle maggiorazioni previste
dall'art.  49.3  del regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad
anticipi   da   imputare   all'esercizio   2003,  successivamente  al
15 ottobre   2002.  Dette  somme  saranno  rimborsate  dal  Fondo  di
rotazione     previa    rendicontazione    dell'organismo    pagatore
coordinatore,   in  sede  di  assegnazione  della  quota  statale  di
cofinanziamento per l'esercizio 2003.
  5.  Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla
Commissione  europea,  in  sede  di  liquidazione  dei  conti  FEOGA,
comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della
legge  n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo
di rotazione, autorizzata per l'anno 2002, e le somme rideterminate a
seguito  delle  rettifiche  comunitarie  costituisce  acconto  per le
successive annualita'.
  6.  L'AGEA,  in  qualita'  di  organismo coordinatore, comunica per
ciascuna  annualita'  al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi
della   quota  comunitaria  riconosciuti,  erogati  ed  eventualmente
rettificati  dalla  Commissione  europea,  al  fine  di consentire le
necessarie  operazioni di compensazione da apportare nelle annualita'
successive a quella dell'esercizio di riferimento.
  7. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero delle politiche agricole e
forestali  trasmette  al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato   -   I.G.R.U.E.   una  relazione  di  sintesi  sulla  gestione
finanziaria   delle  risorse  assegnate  ai  sopraindicati  organismi
pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2002 con il presente
decreto.
  8.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  gli
organismi  pagatori  adottano  tutte le iniziative ed i provvedimenti
necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle
risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.
  9.  L'AGEA  invia  al Sistema informativo della Ragioneria generale
dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.
  10. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2002
                                   L'ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
  Economia e finanze, foglio n. 68