IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio
1996  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione  di  origine  protetta  "Pecorino  Toscano", nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto il decreto 10 novembre 1998 con il quale l'organismo C.S.Q.A.
-  Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l. e' stato autorizzato
ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di
origine protetta "Pecorino Toscano";
  Visto  il  decreto  12 novembre  2001  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
C.S.Q.A.  -  Certificazione  qualita'  agroalimentare S.r.l. e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2001;
  Visto  il  decreto 11 marzo 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
12 novembre 2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
19 marzo 2002;
  Vista  la  comunicazione  del Consorzio per la tutela del formaggio
Pecorino  Toscano  DOP,  datata  18 febbraio  2002 con la quale viene
indicato  per  il  controllo  sulla denominazione di origine protetta
"Pecorino  Toscano", l'organismo denominato Certiprodop - Societa' di
certificazione   prodotti   alimentari  S.r.l.,  con  sede  in  Crema
(Cremona),  via  del  Macello  n.  26,  in sostituzione di C.S.Q.A. -
Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.
  Considerato    che    l'organismo   Certiprodop   -   Societa'   di
certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l.  risulta  gia'  iscritto
nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP)
e  le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art.
14 della legge n. 526/1999;
  Considerato  che l'organismo di controllo Certiprodop - Societa' di
certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l.  ha  dimostrato  di aver
adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la
denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano" allo schema tipo
trasmessogli  con  nota ministeriale del 26 febbraio 2002, protocollo
n.  60963  e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia
dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano";
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   privato   denominato   Certiprodop   -   Societa'  di
certificazione   prodotti   alimentari  S.r.l.,  con  sede  in  Crema
(Cremona),  via  del  Macello  n.  26, e' autorizzato ad espletare le
funzioni  di  controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE)
del  Consiglio  n.  2081/92  per la denominazione di origine protetta
"Pecorino  Toscano",  registrata in ambito europeo come denominazione
di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96
del 1 luglio 1996.