IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della   denominazione  di  origine  protetta  "Mozzarella  di  Bufala
Campana",   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il decreto 4 dicembre 1998 con il quale l'organismo Certidop
S.r.l.  e'  stato  autorizzato  ad espletare le funzioni di controllo
previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92
per  la  denominazione  di  origine  protetta  "Mozzarella  di Bufala
Campana";
  Visto  il  decreto  5 dicembre  2001  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
Certidop  S.r.l.  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 14 dicembre 2001;
  Visto  il decreto 12 aprile 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
4 dicembre  2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
14 aprile 2002;
  Vista  la  comunicazione  del Consorzio per la tutela del formaggio
"Mozzarella  di Bufala Campana", datata 15 novembre 2001 con la quale
viene  indicato  per  il  controllo  sulla  denominazione  di origine
protetta  "Mozzarella  di  Bufala  Campana",  l'organismo  denominato
C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." con sede in
Thiene  (Vicenza),  via S. Gaetano n. 74, in sostituzione di Certidop
S.r.l.
  Considerato  che  l'organismo  C.S.Q.A.  -  Certificazione qualita'
agroalimentare   S.r.l.   risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli
organismi  di  controllo  privati  per  le  denominazioni  di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazioni  di  specificita'  (STO), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Considerato  che l'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione
qualita' agroalimentare S.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo
puntuale  il  piano  di controllo predisposto per la denominazione di
origine  protetta  "Mozzarella di Bufala Campana" allo schema tipo di
controllo  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 22 gennaio 2002,
protocollo  n.  60239  e di possedere la struttura idonea a garantire
l'efficacia  dei  controlli  sulla  denominazione di origine protetta
predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  "Mozzarella di
Bufala Campana";
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli  standard  appositamente predisposto per i formaggi a pasta
filata;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  privato  denominato C.S.Q.A. - Certificazione qualita'
agroalimentare  S.r.l.,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano
n. 74, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione  di  origine  protetta  "Mozzarella di Bufala Campana",
registrata  in  ambito europeo come denominazione di origine protetta
con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.