IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come  sostituita  dall'art.  12,  comma  4,  della legge 23
dicembre  1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per
effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a
compensare,  tra  l'altro,  i  maggiori  oneri derivanti dall'aumento
progressivo  dell'accisa  applicata  al gasolio da riscaldamento e al
gas  di  petrolio  liquefatto  anche  miscelato ad aria e distribuito
attraverso  reti  canalizzate  nei  comuni  non metanizzati ricadenti
nella  zona  climatica  E  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, da individuarsi con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354;
  Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del
costo  del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista  la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia
delle   dogane,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del
30 gennaio,  recante  "istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi
previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
della  riduzione  del  prezzo  per il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti  utilizzati  come  combustibili  per  il  riscaldamento in
particolari zone geografiche";
  Considerato  che  dal  combinato  disposto  dall'art.  8, comma 10,
lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall'art.  12,  comma  4,  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, e
dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
come  integrato  dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  si  evince che con la locuzione di comune si e' inteso fare
riferimento  al  centro  abitato  ove ha sede la casa comunale e che,
quindi  un  comune  appartenente alla zona climatica E e' da ritenere
non  metanizzato  se  non  lo  e'  il centro abitato, sede della casa
comunale,  a  nulla  rilevando  che  una frazione dello stesso comune
risulti essere metanizzata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 25
ottobre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 30
ottobre  1999,  con  il quale sono state apportate modificazioni alla
predetta tabella A;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 27
giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio
2000,  con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla
citata tabella A;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 30
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2001,  con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla
ripetuta tabella A;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  del  9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono
inseriti  i  seguenti  comuni  non  metanizzati  ricadenti nella zona
climatica E:

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   Codice ISTAT    |         Comune         |       Provincia
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       54025       | Lisciano Niccone       | Perugia
       41034       | Montefelcino           | Pesaro ed Urbino
       45008       | Fosdinovo              | Massa Carrara
       10026       | Gorreto                | Genova
       87022       | Maletto                | Catania