IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista  la  legge  28  ottobre  1999,  n.  410,  recante  il  "Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari";
  Visto  l'art.  130,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, nel prorogare fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di sussidio
al  reddito  in  favore dei lavoratori dipendenti dei consorzi agrari
nel limite massimo di 30 miliardi di lire, stabilisce che i criteri e
le  modalita' della suddetta proroga sono individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Considerato  l'esito della Conferenza dei servizi tenutasi, in data
16  gennaio  2001,  presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  (ora  Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(ora  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze) e con il Ministero
delle  politiche  agricole  (ora Ministero delle politiche agricole e
forestali),    nella    quale   i   rappresentanti   delle   suddette
amministrazioni  hanno unanimemente convenuto che - nonostante la sua
formulazione  letterale  -  il sopra richiamato art. 130, comma 2, e'
finalizzato alla tutela del reddito, mediante la proroga sancita, non
solo  dei  lavoratori  dipendenti  dai consorzi agrari posti in cassa
integrazione  guadagni  straordinaria, ma anche dei lavoratori di cui
all'art. 5, comma 6, della citata legge n. 410/1999, in servizio alla
data  del 1 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita', al
fine  di  agevolare,  per questi ultimi, le procedure poste in essere
per la loro ricollocazione;
  Visto  il  parere n. 2247/2001 reso, a seguito di specifico quesito
di  questo  Ministero,  dal  Consiglio  di  Stato -  Sezione  seconda
nell'adunanza  del  31  ottobre 2001, con il quale l'Alto consesso ha
ritenuto  che  la disposizione dell'art. 130, comma 2, della legge n.
388/2000  debba  essere interpretata nel senso che che la proroga ivi
prevista   si  applichi  anche  con  riferimento  al  trattamento  di
mobilita'  spettante  agli ex dipendenti dei consorzi agrari, purche'
dipendenti   dagli   stessi   alla   data   del   1  gennaio  1997  e
successivamente collocati in mobilita';
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  adottare  il provvedimento con cui
vengono individuati i criteri e le modalita' per la concessione della
proroga  dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilita' in favore dei suddetti lavoratori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001:
    a) il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in
corso alla data di entrata in vigore del sopra citato art. 130, comma
2,  in  favore dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari, che non
possano   piu'   usufruire  dell'istituto  della  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria  secondo  la  normativa  vigente,  al fine di
favorire,  mediante  tale tutela del reddito, la loro riammissione in
attivita',   ovvero  l'esodo  non  traumatico  degli  stessi  tramite
l'utilizzo  di  specifici strumenti di gestione degli esuberi, tesi a
ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilita';
    b) l'indennita'  di  mobilita'  in  favore  dei  lavoratori, gia'
dipendenti  dai  predetti  consorzi alla data del 1 gennaio 1997, che
siano stati successivamente collocati in mobilita' ai sensi dell'art.
5,  comma  6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e che abbiano gia'
goduto del relativo trattamento per il periodo massimo loro spettante
ai  sensi  dell'art.  7,  commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, al fine di agevolare le procedure per la loro ricollocazione.