IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
                 alimenti e nutrizione - Ufficio VI
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto   27   luglio   1934,  n.  1265,  e  successive  modifiche  o
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11
marzo 1974, n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990,
relativa a talune spese del settore veterinario;
  Vista  la decisione del Consiglio 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991,
che  stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica
le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 marzo 1992,
concernente  il  regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE
che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto
delle  modifiche  apportate  dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno
1990;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  2  luglio  1992,  n.
92/380/CEE   che   modifica  l'elenco  degli  istituti  e  laboratori
autorizzati  a  manipolare  il virus dell'afta epizootica di cui alla
direttiva 85/511/CEE;
  Visto  il  decreto  7  luglio  1992  per  la produzione, acquisto e
distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  appalti pubblici e forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  febbraio 1993, n. 66, attuativo
della  direttiva  90/677/CEE  e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   Istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363,   concernente  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva
91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  22 febbraio 2001, n.
181/CE,  recante  modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE
del  Consiglio,  che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro
l'afta epizootica;
  Considerato  che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute;
  Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento  delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni,
occorre  stabilire  le  quantita'  di vaccini e antigeni che dovranno
essere   prodotte   dagli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali
incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute
costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di
vaccino.
  L'onere  derivante  dall'acquisto  delle  scorte  di  vaccini  e di
antigeni  grava  sul  capitolo  3121 del bilancio del Ministero della
salute per l'anno 2002.