IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  i  decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre
1993,  n.  517,  concernenti il "Riordino della disciplina in materia
sanitaria  a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
ed, in particolare l'art. 6, comma 3;
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 aprile 2001, con il quale si e'
provveduto  alla  determinazione  delle  classi  delle lauree e delle
lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio 2002, con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
citata legge n. 264;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3,  comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n.
264;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario nella seduta del 1 luglio 2002;
  Sentito il Ministero della salute;
  Ritenuta  la  necessita'  di  rispettare  la  imminente scadenza di
pubblicazione  da  parte delle universita' dei bandi di ammissione ai
corsi  universitari  in  questione,  come  previsto dall'art. 4 della
predetta legge n. 264/1999;
  Considerato   che   le   universita'  hanno  gia'  provveduto  alla
organizzazione  dei  corsi  per il prossimo anno accademico correlata
alle  loro proposte e che una diversa determinazione e riformulazione
comporterebbe, nell'imminenza della emanazione dei bandi di concorso,
notevoli   problemi   organizzativi  tali  da  sconvolgere  l'attuale
predisposizione  dei  bandi  stessi  e,  conseguentemente, le fasi di
avvio dell'anno accademico 2002/2003;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2002/2003 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi  di  laurea  delle  professioni sanitarie e di dover provvedere
alla ripartizione degli stessi fra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  delle  professioni  sanitarie  e' determinato, sulla base del
contingente   fissato  dalle  singole  sedi  universitarie,  per  gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art.  39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e  per  gli  studenti  non  comunitari  residenti all'estero, come di
seguito indicato per ciascuna tipologia di corso:
    c.d.l.  Infermiere  afferente  classe  l (ex d.u. infermiere), n.
11.880;
    c.d.l.  Ostetrico/a  afferente classe l (ex d.u. ostetrico/a), n.
981;      c.d.l.  Infermiere  pediatrico  afferente classe l, n. 199;
    c.d.l. Podologo afferente classe 2 (ex d.u. podologo), n. 215;
    c.d.l.    Fisioterapista    afferente    classe    2   (ex   d.u.
fisioterapista), n. 2.172;
    c.d.l.  Logopedista  afferente classe 2 (ex d.u. logopedista), n.
426;
    c.d.l.  Ortottista  assistente in oftalmologia afferente classe 2
(ex d.u. ortottista assistente in oftalmologia), n. 266;
    c.d.l   Terapista   della  neuro  e  psicomotricita'  della  eta'
evolutiva  afferente  classe  2  (ex  d.u.  terapista  della  neuro e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva), n. 279;
    c.d.l. Tecnico della riabilitazione psichiatrica afferente classe
2 (ex d.u. tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale),
n. 337;
    c.d.l.  Terapista  occupazionale  afferente  classe  2  (ex  d.u.
terapista occupazionale), n. 176;
    c.d.l.  Educatore  professionale  afferente  classe  2  (ex  d.u.
educatore professionale), n. 745;
    c.d.l.  Tecnico audiometrista afferente classe 3 (ex d.u. tecnico
audiometrista), n. 162;
    c.d.l.  Tecnico  sanitario  di  laboratorio  biomedico  afferente
classe  3  (ex  d.u.  Tecnico sanitario di laboratorio biomedico), n.
992;
    c.d.l.  Tecnico  di radiologia medica per immagini e radioterapia
afferente  classe 3 (ex d.u. tecnico sanitario di radiologia medica),
n. 1.003;
    c.d.l.  Tecnico di neurofisiopatolgia afferente classe 3 (ex d.u.
tecnico di neurofisiopatologia), n. 231;
    c.d.l.  Tecnico  ortopedico  afferente  classe 3 (ex d.u. tecnico
ortopedico), n. 187;
    c.d.l.  Tecnico  audioprotesista  afferente  classe  3  (ex  d.u.
tecnico audioprotesista) n. 234;
    c.d.l.   Tecnico   della   fisiopatologia.  Cardiocircolatoria  e
perfusione. Cardiovascolare afferente classe 3 (ex d.u. tecnico della
fisiopatologia  cardiocircolatoria  e perfusione cardiovascolare), n.
165;
    c.d.l.  Igienista  dentale  afferente classe 3 (ex d.u. igienista
dentale), n. 413;
    c.d.l. Dietista afferente classe 3 (ex d.u. dietista), n. 432;
    c.d.l.  Tecnico  della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi del
lavoro   afferente  classe  4  (ex  d.u.  tecnico  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), n. 520;
    c.d.l.   Assistente   sanitario   afferente  classe  4  (ex  d.u.
assistente sanitario), n. 193.
  2.  La  ripartizione  dei  posti  fra le universita' e' determinata
secondo  le  tabelle  che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
  3.  La  determinazione  dei posti di nuova istituzione ai sensi del
decreto  ministeriale n. 509/1999, citato in premesse, ha efficacia a
condizione  che  prima  dell'effettuazione  della  relativa  prova di
ammissione si siano completate le procedure di approvazione dei corsi
stessi.