IL RETTORE
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 6;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con
decreto  rettorale  n.  746  del  31 ottobre  1994,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22 novembre  1994  e successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la proposta di modifica dell'art. 58 dello statuto, approvata
dal  senato  accademico  nella  seduta  del  4 marzo  2002  e volta a
garantire  alle  rappresentanze studentesche una maggiore rispondenza
tra la durata dei corsi di studio e quella dei relativi mandati negli
organi collegiali;
  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 67 dello
statuto  e  conclusasi  con  la  delibera  del  senato accademico del
6 maggio 2002;
  Vista  la  nota rettorale del 13 maggio 2002, prot. n. 9463, con la
quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n.
168/1989, si trasmetteva al M.I.U.R. la suddetta proposta di modifica
approvata dal senato accademico;
  Vista la nota ministeriale del 4 giugno 2002, prot. n. 1867, con la
quale  il  M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare
in  merito  alla  proposta  di  modifica  dell'art.  58 dello statuto
dell'Universita' di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale;
  Ravvisata la necessita' di procedere alla modifica dello statuto di
Ateneo sopracitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  del presente provvedimento l'art. 58
dello  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Siena e' modificato
come segue:
    a) all'art.  58  dopo  il  comma  2 viene aggiunto un comma 3 del
presente   tenore:   "La  componente  elettiva  della  rappresentanza
studentesca negli organi collegiali dura in carica due anni".