IL SOTTOSEGRETARIO
                    alla pesca e all'acquacoltura
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n.  963,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n.  41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  10  febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  marzo  2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002, recante la disciplina dei
piccoli pelagici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono
state  delegate  al sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza
Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed
il  coordinamento  in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle
risorse idriche marine;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare norme specifiche in relazione
alla  particolarita'  dell'area  di  pesca  del  golfo di Trieste con
riferimento alle aree antistanti i compartimenti marittimi di Trieste
e Monfalcone;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale  della  pesca marittima che, nella seduta del 29 maggio 2002
hanno reso, all'unanimita' parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.   1   del  decreto  ministeriale  18  marzo  2002  e'  cosi'
sostituito:
  "1.  La  pesca  dei  piccoli  pelagici  nelle  acque  antistanti  i
compartimenti  da  Trieste  a  Brindisi,  esercitata con gli attrezzi
denominati "circuizione e "volante e' disciplinata dalle disposizioni
contenute nel presente decreto.
  2. Avuto riguardo alle consuetudini e agli usi locali, i comandanti
delle  Capitanerie  di  porto  di  Trieste  e  Monfalcone, sentita la
commissione  consultiva  locale  relativamente alla pesca dei piccoli
pelagici,  possono emanare disposizioni che contengono una disciplina
diversa  da  quella  prevista  dall'art.  2,  comma  2,  del presente
decreto.".
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 24 giugno 2002
Il Sottosegretario di Stato
                                              Scarpa Bonazza Buora