IL CONSIGLIO
                            Premesso che:
  In  una  nota  pervenuta  a  questa  Autorita',  e' stata segnalata
l'anomalia  del  comportamento di una stazione appaltante che, ad una
richiesta  inoltrata  da  un  concorrente,  ai  sensi  della legge n.
241/1990,  tesa  ad  ottenere copia del curriculum del professionista
prescelto,  ha  opposto  le  disposizioni normative a tutela dei dati
personali, negando l'accesso.
  Le  problematiche  emergenti  dalla situazione appena rappresentata
hanno   indotto   il   consiglio   dell'Autorita'   a  deliberare  la
predisposizione  di  un  documento  dirimente  la  questione generale
riguardante  la spettanza del diritto di accesso, nei confronti di un
concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara.
                        Ritenuto in diritto:
  Il  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi trova il suo
fondamento  nella  legge  n.  241/1990  e,  sulla base di consolidata
giurisprudenza,  ha  effetto prevalente sul principio di riservatezza
nel  caso  in  cui  la  richiesta  tragga origine dalla necessita' di
proporre   azione  legale  a  tutela  degli  interessi  dello  stesso
richiedente.
  Il  diritto  di  accesso  infatti  e'  finalizzato ad assicurare la
trasparenza  dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento
imparziale  per  la  tutela di situazioni giuridiche rilevanti, cosi'
concorrendo  alla  "visibilita' del potere pubblico", per cui esso e'
azionabile - in presenza delle condizioni legittimanti previste - sia
allorquando  si  manifesta  in  sede  partecipativa  al  procedimento
amministrativo sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano
spiegato  effetti  diretti o nei confronti del soggetto istante; tale
diritto,  pertanto,  si  configura  sempre  come  autonoma posizione,
tutelata   indipendentemente   dalla   pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.
  Sulla base di quanto premesso, devesi osservare che la questione di
che  trattasi  attiene,  propriamente, ad una richiesta di accesso da
parte  di  un  concorrente  ad  una gara pubblica, soggetto che, come
tale,  risulta  certamente  titolare  di una posizione tutelata (come
interesse legittimo) nei confronti della P.A.
  Pertanto  non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del
diritto  di  accesso  ai  sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n.
241/1990, con riguardo ai documenti di gara; in proposito si ritiene,
comunque,  opportuna  la  previsione  di  un  limite  e  cioe' che il
procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che comporta
che  la  P.A.  pur  non  potendo  opporre  diniego,  potra' differire
l'esercizio del diritto di accesso.
  Tra  i  documenti  accessibili,  alla condizione sopra riportata, e
cioe'  che  si  sia  conclusa la procedura di gara, appare senz'altro
doversi  ricomprendere anche l'offerta presentata, in occasione di un
pubblico appalto dall'aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso
di  appalto  di  progettazione,  ancor piu' il curriculum, laddove lo
stesso   costituisca  fondamentale  elemento  di  valutazione.  Unica
eccezione  e'  quella che si tratti di documenti o parti di documenti
che  per  effetto  di  altre norme siano soggetti alla disciplina del
segreto  di  Stato  ovvero  siano  destinati a rimanere segreti e non
divulgabili.
  Cio'  che  rileva  nella  questione all'esame, tuttavia, non sembra
attenere   al   problema  della  segretezza,  quanto  piuttosto  alla
riservatezza  di  terzi privati, precisamente del concorrente rimasto
aggiudicatario,  ed  in  tal caso sovviene la giurisprudenza, secondo
cui  la tutela della riservatezza dei privati non puo' spingersi fino
al punto di poter denegare agli interessati la visione - quanto meno,
se  non  la  copia  - degli atti la cui conoscenza sia necessaria per
curare o difendere i loro interessi giuridici.
  Anche  laddove  si  voglia  considerare che l'offerta presentata in
caso  di  gara  di  progettazione  costituisce  frutto dell'attivita'
intellettuale  e  potrebbe  presentare  il  carattere  della novita',
l'amministrazione  che  detiene  la  relativa  documentazione  dovra'
tutelare  la  riservatezza dell'impresa che ha prodotto la stessa non
rilasciandone  copia  a  terzi,  ma  consentendone la sola visione ai
soggetti   che   devono  tutelare  propri  interessi,  giuridicamente
rilevanti.
  Dalle  considerazioni  svolte  segue  che non appare legittimamente
denegabile il diritto di accesso nei confronti di un concorrente, con
particolare    riferimento    ai   documenti   di   gara,   ancorche'
subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento di gara
-  con  conseguenza  che  la  P.A.  potra'  differire l'esercizio del
diritto di accesso - e nella forma della sola visione degli atti.
  Ove,  come  nel  caso  di  richiesta  di  accesso al curriculum del
professionista  prescelto,  e'  indubbio che vi siano terzi portatori
del  diritto  alla  riservatezza, essi vanno notiziati dell'avvio del
procedimento  di  accesso,  e  cio' in base all'art. 7 della legge n.
241/1990,  in quanto controinteressati nell'eventuale procedimento ex
art.  25 della medesima legge, che al comma 5, prevede che "contro le
determinazioni  amministrative  concernenti il diritto di accesso ...
e' dato ricorso ... al tribunale amministrativo regionale ...".
    Roma, 29 maggio 2002
                                                 Il presidente: Garri