IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  del Consiglio n. 2555 del 18 dicembre
2001  con  il  quale  e'  stato  esplicitato il totale ammissibile di
cattura  (TAC)  del  tonno  rosso  da  parte delle flotte comunitarie
confermando  a  quella  italiana,  per  la campagna di pesca 2002, il
massimale  di  4.958 tonnellate identico al TAC attribuito per l'anno
2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  180  del  3  agosto  2000,  concernente  la
determinazione  dei  criteri per la ripartizione delle quote di pesca
del tonno rosso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione
della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;
  Visti   i  decreti  ministeriali  di  pari  data  23  aprile  2001,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio 2001,
concernenti  la  determinazione, per il 2001, delle quote individuali
di  tonno  rosso  rispettivamente  per  la  pesca con i palangari, la
circuizione per tonni e le tonnare fisse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
  Considerata  la  sentenza T.A.R. Lazio n. 5807/01 del 3 maggio 2001
con  la  quale  e'  stato  annullato  l'art. 5 del suindicato decreto
ministeriale  27  luglio  2000  limitatamente alla pesca sportiva del
tonno rosso;
  Ritenuto  necessario  rendere nota la conferma del TAC nazionale di
4.958 tonnellate, stabilita dal citato regolamento (CE) 2555/01 anche
per  l'anno  2002, e della conseguente ripartizione, per l'anno 2002,
delle  quote  individuali  come  assegnate  con  i  predetti  decreti
ministeriali 23 aprile 2001 per la campagna di pesca del 2001;
  Tenuto  conto  delle  posizioni  giuridiche attive, gia' vantate in
giudizio  pendente  alla data di entrata in vigore del citato decreto
ministeriale   23   aprile   2001   e   riconosciute   con  correlati
provvedimenti  ascrivendo, ai sensi dei predetti decreti ministeriali
datati 23 aprile 2001, alla percentuale destinata alla voce UNCL;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono confermate, per la campagna di pesca 2002, la ripartizione
tra   sistemi   di  pesca  dell'immutato  TAC  complessivo  di  4.958
tonnellate  di  tonno  rosso  e  la  connessa  suddivisione  in quote
individuali   gia'  adottata,  nel  2001,  in  relazione  ai  sistemi
palangari,  circuizione  per  tonni e tonnare fisse, anche in caso di
intervenuta  sostituzione  dell'unita'  previo  rilascio di specifica
autorizzazione.
  2.  I  provvedimenti,  emanati  ai  sensi  dei decreti ministeriali
datati  23  aprile  2001  per  le  posizioni  giuridiche  in giudizio
pendente  alla  data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27
luglio  2000,  sono contemplati nel presente decreto con l'ascrizione
delle relative quote alla percentuale destinata alla voce UNCL.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2002
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                 Scarpa Bonazza Buora