IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 3,
commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
  Visti  i  decreti  direttoriali del 28 febbraio 2001 con i quali e'
stato  concesso,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla societa'
Synthesis  S.p.a.,  il  trattamento di cui all'art. 3, comma 1, della
legge  n.  223/1991,  per  concordato  preventivo, per il periodo dal
5 novembre  1999 al 1 agosto 2000 e per fallimento per il periodo dal
2 agosto 2000 al 4 novembre 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  29640 datato 1 marzo 2001, di
accertamento  dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge
n.  223/1991  e il decreto direttoriale n. 29643 del 1 marzo 2001, di
concessione  del  trattamento  di cui al sopracitato art. 3, comma 2,
della  legge  n. 223/1991, relativamente al periodo 5 novembre 2000-4
maggio 2001;
  Visto l'art. 6 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con il quale e' stato prorogato, fino
al  31 dicembre  2001,  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale,  nei  confronti  dei  lavoratori dipendenti dalla societa'
Synthesis S.p.a, con sede e stabilimento in Massa Carrara;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche in deroga alla
normativa vigente in materia;
  Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa'
Synthesis   S.p.a.,  tendente  ad  ottenere  la  proroga  del  citato
trattamento  ai  sensi  del sopra richiamato art. 52, comma 46, della
legge n. 448/2001, per il periodo 1 gennaio 2002/31 dicembre 2002;
  Visto  il  verbale  d'accordo, stipulato in data 22 marzo 2002, nel
quale  le  parti  hanno  concordato  di  richiedere  la  proroga  del
trattamento  in  questione,  al  fine  di consentire il reimpiego dei
dipendenti  della  societa'  fallita  Synthesis  S.p.a.  in una nuova
iniziativa  imprenditoriale  che  ha  gia' avuto l'approvazione delle
organizzazioni sindacali locali;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma
46,  della  legge  n.  448/2001,  onde  consentire  il  reimpiego dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52,
comma  46,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448, e' concessa la
proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale, in
favore  di 113 dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a. (fallita il
2 agosto 2000), sede legale in Massa Carrara (Massa), unita' di Massa
Carrara.
  Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.