IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b); Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2002 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n. 264; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46; Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 1 luglio 2002; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita'; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.) e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 9.160 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 375 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed e' ripartito tra le universita' secondo la tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La determinazione dei posti per i corsi di nuova istituzione ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 citato in premesse ha efficacia a condizione che prima dell'effettuazione della relativa prova di ammissione si siano completate le procedure di approvazione dei corsi stessi.