IL DIRIGENTE
             della Direzione generale della valutazione
               dei medicinali e della farmacovigilanza
              - Ufficio autorizzazioni alla produzione
            - revoche - import export - sistema d'allerta
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, con particolare riferimento all'art.
14, comma 5 e all'art. 25, comma 8;
  Viste  le  decisioni  adottate  in  alcuni  Paesi  della  Comunita'
europea,  concernenti  la  sospensione  della  commercializzazione di
prodotti contenenti Senecio Scandens;
  Tenuto  conto  che  specie  di Senecio risultano presenti in alcuni
prodotti omeopatici;
  Ravvisata,    pertanto,    la   necessita'   di   dover   adottare,
cautelativamente,  a  tutela  della  saluta  pubblica,  provvedimenti
restrittivi per i prodotti omeopatici contenenti Senecio Scandens con
diluizioni inferiori a 5 CH;
                              Decreta:
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  vietata  con
decorrenza  immediata  la  vendita  di prodotti omeopatici contenenti
Senecio Scandens con diluizioni inferiori a 5 CH.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2002
                                                Il dirigente: Guarino