IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                        per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'istituzione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione
della cultura scientifica;
  Vista  la  legge  10  gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla
citata  legge  28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative
per  la  promozione  e  il  potenziamento delle istituzioni impegnate
nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
  Visti in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, nonche' l'art. 4,
della  predetta  legge  i  quali, per la realizzazione delle suddette
finalita'  prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi,
nonche' gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione
di  contributi  per  attivita'  coerenti con le finalita' della legge
stessa;
  Visti  altresi'  gli  articoli 2  e  3  della  medesima  legge  che
determinano  lo  stanziamento  annuale  da  destinare alle iniziative
previste  dalla  legge e, in particolare, la percentuale da riservare
al finanziamento della tabella triennale e agli accordi di programma;
  Considerato  che  l'art.  1, comma 1, della predetta legge delimita
gli  interventi  all'ambito  delle  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali ed alle tecniche derivate;
  Considerato  che  il  31  dicembre  2002 scade la tabella triennale
degli  enti  che  usufruiscono  del  contributo  per il funzionamento
istituita con decreto ministeriale n. 316 del 6 aprile 2001;
  Considerata  la  necessita'  e  l'opportunita'  di  procedere  alla
revisione  della tabella triennale, per il triennio 2003-2005, con la
medesima  procedura  utilizzata  per  la  sua istituzione, cosi' come
previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 6/2000;
  Visto  l'art.  3  della  legge  n. 127/1997, contenente norme sulla
autocertificazione;
  Visti  gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
  I  consorzi,  le  fondazioni,  gli enti e le strutture scientifiche
che,  per  prioritarie  finalita'  statutarie,  siano impegnati nella
diffusione  della  cultura  scientifica  e  nella  valorizzazione del
patrimonio   storico-scientifico   e  che  dispongano  di  esperienze
acquisite,  di  cospicuo  patrimonio  materiale  e immateriale, e che
abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con
le  finalita'  della  legge  e dei provvedimenti in premessa, possono
beneficiare  dei  contributi  triennali  per il funzionamento, previo
inserimento in una apposita tabella.