IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge  19 dicembre  1992,  n. 488, concernente modifiche alla legge 1
marzo  1986,  n.  64,  che  disciplina l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  ed  in
particolare   l'art.  19,  comma  5,  che  istituisce  un  fondo  cui
affluiscono  le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  nella  legge  8 agosto  1995,  n.  341;  il decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641,  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
23 maggio   1997,   n.  135  e  la  legge  30 giugno  1998,  n.  208,
provvedimenti   tutti   intesi   a  finanziare  la  realizzazione  di
iniziative  dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
  Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999),
23 dicembre  1999,  n.  488 (finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n.
388  (finanziaria  2001),  che  recano  fra l'altro autorizzazioni di
spesa  volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n.
208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;
  Vista  la  legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)
che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente
pari,  nel  triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo
di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;
  Visto, in particolare l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002
che  stabilisce  criteri  e  modalita'  di assegnazione delle risorse
aggiuntive  disponibili  per interventi nelle aree depresse, a titolo
di  rifinanziamento  della  legge  n. 208/1998, volti a promuovere lo
sviluppo  economico  e  la  coesione  ed  a  superare  gli  squilibri
economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli
obiettivi  dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica
-  con  particolare  riferimento  ai  principi  comunitari  - e della
premialita';
  Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale
n.   254/1999),  15 febbraio  2000,  n.  14  (Gazzetta  Ufficiale  n.
96/2000),  4 agosto  2000,  n.  84  (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000),
21 dicembre  2000,  n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001) e 4 aprile
2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001);
  Considerato che, a fronte della predetta autorizzazione complessiva
di  spesa  di  2.796,009 milioni di euro, e' stata disposta da questo
Comitato,  nella  seduta  del  28 marzo  2002,  una finalizzazione di
risorse  a  favore  del  Fondo per l'occupazione di 51,646 milioni di
euro;
  Tenuto  conto  che  sono pertanto disponibili, ai fini del presente
riparto  per  il triennio 2002-2004, risorse pari a 2.744,363 milioni
di euro;
  Considerato  che,  per  interventi  di  agevolazione alle attivita'
produttive di cui al Fondo unico per incentivi alle imprese (legge n.
488/1992,  programmazione  negoziata  ed  altre  tipologie), la legge
finanziaria  2002  prevede  uno  stanziamento  diretto  a  favore del
Ministero delle attivita' produttive di 1.839,498 milioni di euro nel
triennio  2002-2004  e,  pertanto,  le  risorse  di cui alla presente
delibera non sono finalizzate a tali forme di intervento;
  Tenuto  conto del carattere di aggiuntivita' che le risorse oggetto
del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per
investimenti,  costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per
le  diverse  linee di intervento, nonche' dalle risorse disponibili a
carico    dei   fondi   strutturali   comunitari   e   dal   relativo
cofinanziamento nazionale;
  Considerato   altresi'  che  il  limitato  impatto  territoriale  e
finanziario  dei  fondi  strutturali  2000-2006  per  le  regioni del
centro-nord, nonche' la loro ridotta copertura settoriale determinano
l'esigenza   di  consentire,  a  tali  regioni,  la  possibilita'  di
utilizzare  le risorse di cui alla presente delibera per integrare le
disponibilita' finanziarie previste dalla programmazione comunitaria,
ovvero   per   finanziare   interventi  non  coperti  dalla  suddetta
programmazione;
  Considerato  inoltre  che  la  presente  delibera,  in  linea con i
criteri  previsti  dal  citato art. 73, definisce regole e metodi che
richiedono,  nella  loro  applicazione,  una  proiezione  pluriennale
significativa  perche'  ne siano assicurati validi ritorni in termini
di efficacia;
  Considerato  che  i  criteri  dell'avanzamento  progettuale e della
coerenza  programmatica  previsti dal citato art. 73, dovranno essere
attuati  con  meccanismi: a) volti a facilitare l'accelerazione della
spesa;  b)  che  prevedano il massimo di responsabilita', e quindi di
trasparenza,  da  parte  delle amministrazioni regionali e centrali a
cui  i  fondi  sono  attribuiti; c) che non introducano nuovi criteri
programmatici,  ma facciano riferimento a quelli gia' esistenti nella
programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
  Considerato   che   gli   Accordi   di   programma   quadro  (APQ),
costituiscono,  nell'ambito  delle Intese istituzionali di programma,
la  modalita'  ordinaria  sia  per la programmazione concertata degli
interventi  sul  territorio, sia per la loro realizzazione attraverso
la  definizione  di  profili  programmatici di spesa degli interventi
stessi;
  Acquisito,  in  data  4 aprile  2002,  il  parere  favorevole della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome sulla proposta del Ministero dell'economia e delle
finanze, concernente la funzionalita' della rete dei Nuclei regionali
"Conti  pubblici  territoriali", trasmessa alla citata Conferenza con
nota del segretario di questo Comitato n. 0009835 del 27 marzo 2002;
  Acquisito  altresi',  nella  seduta  del  23 aprile 2002, il parere
favorevole  della  predetta Conferenza sulle indicazioni di priorita'
concernenti la presente ripartizione;
  Tenuto  conto,  inoltre,  di quanto emerso nel corso della riunione
preparatoria   del   23 aprile  2002,  in  ordine  alle  esigenze  di
finanziamento prospettate da alcune Amministrazioni centrali;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
  L'importo  complessivo  di  2.744,363  milioni  di euro indicato in
premessa,  disponibile  per il finanziamento di interventi nelle aree
depresse  per  il  triennio  2002-2004,  e' ripartito, in linea con i
criteri  ed  i  metodi previsti dall' art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), come segue:

              ---->  Vedere tabella di pag. 37   <----

1. Preliminari destinazioni ed accantonamenti di risorse.
  1.1.   L'importo  d  10,330  milioni  di  euro  e'  destinato  alla
costituzione  di  un Fondo di premialita', da attribuire alle regioni
ed  alle  province  autonome,  per  il  consolidamento della rete dei
nuclei  regionali  "Conti  pubblici  territoriali",  secondo appositi
criteri gia' concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, indicati
nell'allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte
integrante.
  1.2.  L'importo di 13,430 milioni di euro e' destinato al Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  finanziamento  di
interventi   a   sostegno   dell'occupazione  nel  settore  dei  beni
culturali, per l'anno 2002.
  1.3.  Al  fine  di  assicurare  l'attrazione  e  il  sostegno degli
investimenti,   il  supporto  tecnico  alle  Amministrazioni  per  la
progettazione e la promozione d'impresa, e' accantonato un importo di
103,293  milioni di euro che sara' attribuito con successiva delibera
di questo Comitato.
  Residuano   quindi,   per  la  ripartizione  tra  macroaree  e  tra
amministrazioni  centrali  e  regionali,  risorse  pari  a  2.617,310
milioni di euro.
2.  Ripartizione  delle  risorse  tra macroaree e tra amministrazioni
centrali e regionali.
  E'  confermato  il  criterio  generale di destinazione territoriale
delle  risorse  disponibili  nella  misura  del  15% al Centro Nord e
dell'85%  al Mezzogiorno, gia' adottato negli anni passati e coerente
con  il  DPEF  2002-2006, volto ad assicurare, per quanto riguarda il
Mezzogiorno,   effettiva   aggiuntivita'  alle  risorse  oggetto  del
presente  riparto,  rispetto  alla  distribuzione  territoriale delle
risorse  "ordinarie".  Tale  criterio  vige naturalmente anche per le
Amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.
  A  fronte  della  predetta  disponibilita' complessiva di 2.617,310
milioni  di euro per il triennio 2002-2004, questo Comitato destina a
favore  delle  regioni  e  delle  province  autonome  un  importo  di
2.098,280  milioni  di  euro,  ed  alle  Amministrazioni  centrali il
restante importo di 519,030 milioni di euro.
3. Quota destinata alle regioni e alle province autonome.
  La quota a favore delle regioni e province autonome e' destinata al
finanziamento  di  spese  connesse allo sviluppo (1) a esclusione dei
regimi   di   aiuto,   da   ricomprendere  nell'ambito  delle  Intese
istituzionali di programma e dei relativi APQ.
    (1)  L'aggregato  "spese  connesse  allo  sviluppo", comprende le
spese  per  beni  mobili  e  beni  immobili,  la  spesa indiretta per
trasferimenti  di  capitali  alle  imprese e alle famiglie e le spese
correnti  relative  alla  formazione professionale in quanto spese in
capitale umano.
  Nei  casi  in  cui  non sia necessaria la competenza o l'intervento
finanziario  di  Amministrazioni centrali, si procedera' alla stipula
di accordi di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Regione interessata.
  Nell'ambito  della  predetta  quota di 2.098,280 milioni di euro, a
completamento  dei  finanziamenti  connessi  agli  eventi sismici del
1997,  e'  preliminarmente  destinato a favore delle regioni Marche e
Umbria, un importo finale di complessivi 18,080 milioni di euro. Tale
importo,  ripartito  a  favore  della  regione Marche nella misura di
3,620  milioni  di  euro  (0,100 nel 2002, 1,710 nel 2003 e 1,810 nel
2004)  e  della regione Umbria nella misura di 14,460 milioni di euro
(0,400  nel  2002, 6,830 nel 2003 e 7,230 nel 2004), sara' utilizzato
dalle   due   regioni   nel  rispetto  dei  criteri  dell'avanzamento
progettuale e della coerenza programmatica, richiamati in premessa ed
esplicitati al successivo punto 6.
  Sul  restante  importo di 2.080,200 milioni di euro, destinato alle
regioni ed alle province autonome, per il finanziamento di interventi
da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma,
e'  accantonata una quota del 10%, pari a 208,020 milioni di euro, da
attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8.
  Le  residue  disponibilita'  di  1.872,180  milioni  di  euro  sono
ripartite  su  base  regionale  secondo  la  chiave  di riparto, gia'
adottata con le delibere di questo Comitato n. 84/2000 e n. 138/2000,
di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce
parte integrante.
  Alle  regioni  e  province autonome del Centro-Nord e' destinato un
importo   di  280,827  milioni  di  euro,  mentre  alle  regioni  del
Mezzogiorno e' destinato un importo di 1.591,353 milioni di euro.
4. Quota destinata alle Amministrazioni centrali.
  Per   quanto  riguarda  la  quota  destinata  alle  amministrazioni
centrali,  la  componente  di 423,50 milioni di euro e' finalizzata a
favore  di  progetti  di  competenza  dei  Ministeri dell'istruzione,
universita'   e  ricerca,  del  lavoro  e  politiche  sociali  e  del
Dipartimento della funzione pubblica, da realizzare nel Mezzogiorno.
4.1.  Per quanto concerne il settore della ricerca, in armonia con la
normativa ed i criteri posti a base del programma operativo nazionale
per  il  Mezzogiorno  (PON  Ricerca  2000-2006), l'importo di 232,407
milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 25,823
milioni  di  euro,  e'  destinato  al  finanziamento,  da  parte  del
competente   Ministero,   di  interventi  valutativi  "a  sportello",
negoziali   e   automatici,   disciplinati  dal  decreto  legislativo
27 luglio 1999, n. 297, che ha istituito il Fondo agevolazioni per la
ricerca.
  Inoltre, al fine di garantire effettiva aggiuntivita' nell'utilizzo
delle   risorse   di   cui   al   presente   riparto,   il  Ministero
dell'istruzione,  universita'  e  ricerca, assicurera' altresi', come
obiettivo  tendenziale  di medio periodo, che una quota non inferiore
al  30%  delle  risorse  ordinarie,  complessivamente disponibili per
l'intero  territorio  nazionale,  sia  riservata  ad  interventi  nel
settore  della  ricerca,  da  realizzare  nel  Mezzogiorno o comunque
destinati  a  produrre  effetti  in  questa  area. A tal fine saranno
previste  forme  di stretta cooperazione tra il predetto Ministero ed
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento per le
politiche  di  sviluppo  e  coesione,  che  cura istituzionalmente le
problematiche connesse allo sviluppo, in particolare del Mezzogiorno.
  4.2.  Con riferimento all'innovazione ed alla modernizzazione della
pubblica  amministrazione,  l'importo  di 139,446 milioni di euro, al
netto della quota premiale del 10%, pari a 15,494 milioni di euro, e'
destinato  al  finanziamento  del  programma  triennale 2002-2004, di
competenza  del Dipartimento della funzione pubblica. Tale programma,
con  riferimento alle azioni di competenza finanziate nell'ambito del
programma  di  assistenza  tecnica  e  azioni  di  sistema 2000-2006,
prevede    le    seguenti    aree    di    intervento:   cooperazione
interistituzionale  e  con  l'Unione europea; assetti istituzionali e
macro   organizzativi;  sviluppo  locale;  organizzazione  interna  e
sistema di governance; razionalizzazione delle procedure; cultura del
personale.  Tali  linee  di  intervento  saranno  attuate  dal  detto
Dipartimento  attraverso  programmi  operativi  le  cui  modalita' di
attuazione  saranno  definite, in partenariato con le Amministrazioni
beneficiarie,  nel rispetto dei principi di adesione, valutabilita' e
premialita'.
  4.3.  Per  quanto  concerne  inoltre  le  attivita' di cooperazione
sociale,  l'importo  di  9,297  milioni di euro, al netto della quota
premiale  del  10%,  pari  a  1,033  milioni di euro, e' destinato al
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento
di   diverse   iniziative   concernenti,   nell'ambito  del  Progetto
fertilita',  la  gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed
educativi, nonche' lo svolgimento di attivita' produttive finalizzate
all'inserimento  di soggetti svantaggiati, quali opportunita' volte a
creare  occupazione  ed  a  consolidare  ed  estendere l'integrazione
sociale sul territorio.
  4.4.  Le  risorse  a  favore  dei  Ministeri delle infrastrutture e
trasporti,  delle  politiche  agricole,  dei  beni  e delle attivita'
culturali   e  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  sono
destinate  al  finanziamento  di attivita' di assistenza tecnica e di
supporto  ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e
dell'accelerazione  degli  interventi  per tutte le aree depresse del
territorio nazionale.
  4.5. Al fine di assicurare un utilizzo efficiente ed efficace della
limitata  componente  (circa il 15%) delle risorse destinate a favore
dei settori della ricerca e della formazione da utilizzare nelle aree
del  Centro-nord,  per  tali aree del Paese le risorse, pari a 67,400
milioni  di  euro, al netto della quota del 10%, pari a 7,490 milioni
di  euro,  saranno  gestite  direttamente  dalle  regioni  e province
autonome  con  un vincolo di spesa a favore dei due predetti settori,
laddove  la  somma ripartita sia uguale o superiore a 1,29 milioni di
euro,  prevedendo  che  esse  sentano,  in  merito all'utilizzo delle
risorse  stesse,  il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca
ed  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  La ripartizione del
predetto  importo  di  67,400  milioni  di euro, al netto della quota
premiale  del  10%, pari a 6,740 milioni di euro, tra le regioni e le
province autonome del Centro-nord, e' riportata nell'allegato 3 della
presenta delibera della quale costituisce parte integrante.
  Ad  eccezione  dei  casi  in cui gli interventi da finanziare siano
attuati  secondo  procedure di accesso concorsuali e/o a sportello e,
comunque,  ove  appropriato,  la quota a favore delle Amministrazioni
centrali e' destinata a interventi da ricomprendere nell'ambito delle
intese istituzionali di programma e dei relativi Accordi di programma
quadro.
5. Accantonamento quota da attribuire con meccanismi premiali.
  A  valere  sulle risorse attribuite alle amministrazioni centrali e
regionali,  rispettivamente  Mezzogiorno  e  Centro-nord,  di  cui ai
precedenti  punti  3  e  4  (con  eccezione, per motivi di dimensione
finanziaria  e  di finalita' perseguite, delle risorse destinate alle
regioni  Marche  e  Umbria ed alleazioni amministrazioni centrali per
assistenza  tecnica)  vengono accantonate tre quote pari al 10% delle
rispettive  dotazioni  complessive,  che saranno attribuite da questo
Comitato,  nel  2005,  a quelle amministrazioni che soddisferanno, in
tutto o in parte, i requisiti di cui al successivo punto 8, in misura
proporzionale alla propria dotazione di risorse.
6. Selezione dei progetti.
  Ai  fini  della  selezione  dei  progetti,  l'art.  73  della legge
finanziaria  individua  i  due criteri dell'avanzamento progettuale e
della   coerenza   programmatica,   assumendo   a   riferimento,  per
quest'ultimo  criterio, le priorita' della programmazione comunitaria
2000-2006  cui  le amministrazioni centrali e regionali sono chiamate
ad attenersi.
  Per  quanto  concerne  gli  interventi  non  coperti dalla suddetta
programmazione   le   predette  amministrazioni  si  atterranno  alle
rispettive  programmazioni  regionale  e settoriale, nel finanziare i
loro  progetti  e/o  programmi,  nel  limite  delle quote complessive
ripartite a loro favore.
  Per   dare  attuazione  ai  suddetti  criteri,  le  amministrazioni
beneficiarie delle risorse di cui alla presente delibera definiscono,
in primo luogo, nella loro piena autonomia, una propria tassonomia di
settori  e  scelgono il riparto settoriale nel cui ambito rientrano i
progetti   da   finanziare.  Le  amministrazioni  selezionano  quindi
progetti in base alle proprie priorita' programmatiche ed ai seguenti
due criteri:
    a) coerenza  programmatica: il criterio si intende soddisfatto se
l'amministrazione  beneficiaria  motiva  la scelta della ripartizione
settoriale  di cui sopra e, con riferimento a ciascun settore, se gli
interventi  sono  selezionati sulla base dei criteri gia' esistenti e
mutuati,   con  le  opportune  specificazioni,  dalla  programmazione
settoriale,  regionale  e  comunitaria  di riferimento, questi ultimi
richiamati  nell'allegato  4  alla  presente  delibera della quale fa
parte  integrante.  Costituiscono  esempi  di  coerenza programmatica
anche  il  finanziamento  di  opere  dotate di studi di fattibilita',
rispondenti  ai  requisiti  fissati  in precedenti delibere di questo
Comitato,   che  contengano  le  condizioni  per  il  passaggio  alle
successive fasi, ovvero inserite in programmi di sviluppo sostenibile
con  accordi di programma quadro sottoscritti, nonche' l'impegno, nel
finanziamento  di  interventi  nel  settore irriguo, a dare priorita'
anche  a  progetti  che prevedono l'utilizzazione irrigua delle acque
reflue urbane;
    b) avanzamento progettuale: il criterio si intende soddisfatto se
la   selezione   dei  progetti,  una  volta  rispettata  la  coerenza
programmatica,  privilegia,  per  settori  omogenei,  i  progetti che
abbiano  un  profilo di spesa anticipato. L'anticipazione della spesa
sara'  misurata in base al rapporto tra la spesa in termini di valore
del  realizzato  del  progetto,  prevista  entro il 2004, ed il costo
totale del progetto stesso.
7. Attribuzione delle risorse.
  7.1.  A  fronte  delle  diverse  destinazioni  di spesa di cui alla
presente  delibera,  al  fine  di dare trasparenza alle selezioni, di
poter   attivare   la   premialita'   e   di   garantire  una  celere
finalizzazione  delle  risorse,  l'attribuzione  delle risorse stesse
alle  amministrazioni  destinatarie e' subordinato alla presentazione
alla  segreteria  del C.I.P.E., da parte di ciascuna amministrazione,
entro  il 31 dicembre 2002, di un cronoprogramma con una stima, anche
di  massima,  dell'impegno  e  della spesa della quota complessiva ad
essa  destinata,  unitamente  a  un  elenco dei progetti/programmi da
finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per
ciascuno  di  essi.  A  tale  documentazione, prima dell'inoltro alla
segreteria  del  C.I.P.E.,  sara'  data adeguata pubblicita' da parte
delle competenti amministrazioni.
  7.2.  Entro  la  stessa  data  le  amministrazioni  destinatarie di
precedenti  risorse  a  favore  delle  aree depresse da utilizzare in
ambito APQ, dimostreranno di avere programmato, attraverso la stipula
di APQ, non meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite
con  precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000,
138/2000 e 48/2001.
  Il  profilo  di spesa sara' ovviamente coerente con l'articolazione
pluriennale  delle  risorse  disponibili  nel  triennio  pari a circa
all'1,6%  nel  2002,  al 37,9% nel 2003 e al 50,5% nel 2004, al netto
della   riserva  di  premialita'  del  10%,  interamente  accantonata
sull'ultimo  anno.  Per  gli  interventi  ricompresi  negli  APQ, ove
l'accordo  stesso sia gia' stato stipulato entro il 31 dicembre 2002,
il  cronoprogramma  coincidera'  con  il  profilo  di  spesa previsto
nell'APQ.  Per  i progetti/programmi presentati dalle amministrazioni
centrali  il cronoprogramma includera' anche una specificazione e una
motivazione del riparto regionale della spesa.
  7.3. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze
stringenti  per  la  sequenza  degli  atti  programmatici  e  con  le
previsioni  dell'art.  52, comma 50, della legge finanziaria 2002, la
mancata  soddisfazione  di anche uno solo dei due suddetti requisiti,
entro  il  31 marzo  2003,  da parte delle amministrazioni centrali e
regionali,  oltre  ad  impedire la messa a disposizione delle risorse
ripartite  con la presente delibera, ne determinera' una decurtazione
progressiva.
  La  suddetta  decurtazione verra' applicata, a partire dal 1 aprile
2003, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo
lo  schema  riportato  nell'allegato  5  alla presente delibera della
quale costituisce parte integrante.
  7.4.  Le  risorse  che  si renderanno disponibili a seguito di tale
decurtazione sono finalizzate come segue:
    per  il  40% accresceranno il fondo di premialita', da attribuire
nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;
    per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato;
    per  il  restante  30%  saranno  attribuite  alle amministrazioni
regionali  e  centrali,  in  proporzione  alle  quote  a  loro favore
ripartite  con  la  presente  delibera, che abbiano soddisfatto, alla
data  del 31 dicembre 2002, entrambi i requisiti di cui ai precedenti
punti  7.1  e  7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di
risorse  aree  depresse  impegnate). L'attribuzione di tale quota del
30%  sara'  effettuata  previo accertamento delle risorse disponibili
alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 novembre 2004.
  7.5.  Le  amministrazioni  centrali e regionali possono modificare,
entro   il   31 dicembre   2004,   sia   l'elenco   degli  interventi
originariamente  presentato,  sia  il  profilo  di  spesa dei singoli
progetti,  motivandone  le ragioni e mantenendo inalterato il profilo
programmatico  della  spesa  relativa  all'intera  quota  ripartita a
favore  di ciascuna amministrazione, che e' la sola rilevante ai fini
della premialita' di cui al successivo punto 8.1.
  Le  risorse  ripartite  con  la  presente delibera, per il triennio
2002-2004,   saranno   messe  a  disposizione  delle  amministrazioni
centrali dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti.
  Analogamente,  per  gli  interventi da finanziare nell'ambito degli
accordi  di  programma  quadro  con  le  risorse di cui alla presente
delibera, ripartite a favore delle regioni, delle province autonome e
delle  amministrazioni  centrali,  le  risorse stesse saranno messe a
disposizione  delle singole amministrazioni dopo la soddisfazione dei
due  suddetti  requisiti, a meno di rilevanti scostamenti dalla spesa
effettiva accertati in sede di monitoraggio degli APQ.
  7.6. Coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa
e  della  premialita' previsti dall'art. 73 ed in linea con il citato
art.  52,  comma  50, della legge finanziaria 2002, le risorse di cui
alla  presente  delibera  non  impegnate  entro  il  2004, attraverso
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  da  parte  dei  beneficiari
finali,  quali  risultano  dai  dati  forniti  dalle  amministrazioni
centrali  e  regionali  destinatarie  delle  risorse  stesse, saranno
riutilizzate,  secondo  le  procedure contabili previste dall'art. 5,
comma  3,  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  per  le seguenti
finalita':
    per  il  40%  accresceranno il fondo di premialita' da attribuire
nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;
    per  il  30%  saranno riprogrammate da questo Comitato, anche con
riferimento  alle  procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3,
della legge n. 144/1999, per priorita' relative ai settori strategici
delle  risorse idriche, dell'irriguo e della difesa del suolo, ovvero
per altre priorita' programmatiche;
    per il restante 30% saranno attribuite, in proporzione alle quote
ripartite  con  la  presente  delibera, alle sole amministrazioni che
avranno  impegnato  integralmente  dette  quote  e  che avranno anche
programmato,  entro  il  31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite
con  le  precedenti  delibere  di  questo  Comitato  numeri 142/1999,
84/2000, 138/2000 e 48/2001.
  Entro  la  stessa  data  del  31 dicembre  2003  le amministrazioni
centrali e regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte
le  risorse  ripartite  a  loro  favore  con  le predette delibere n.
142/1999,  n.  84/2000, n. 138/2000 e n. 48/2001. Il mancato rispetto
di tale adempimento determinera' effetti nella riprogrammazione delle
risorse  ripartite  con  precedenti  delibere  di questo Comitato e/o
nella  programmazione  dei  nuovi  stanziamenti  a  favore delle aree
depresse.
  Al  fine  di  valutare  lo  stato  di  attuazione della spesa delle
risorse  ripartite  con  le  predette  delibere, verra' costituito un
apposito gruppo di lavoro con il compito di individuare le ragioni di
eventuali ritardi nella spesa e le possibili soluzioni per superarli.
A  tale  scopo  le  amministrazioni,  non chiamate a tale adempimento
nell'ambito  degli  APQ,  presenteranno  apposita  relazione a questo
Comitato entro il 28 febbraio 2003.
8. Attribuzione della quota accantonata per la performance.
  In  linea  con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria
2002,  che  prevede  il  ricorso  a metodi premiali nell'assegnazione
delle risorse per interventi nelle aree depresse, sono accantonate, a
valere  sulle  risorse  destinate  alle  amministrazioni  centrali  e
regionali,  rispettivamente Mezzogiorno e Centro-nord, tre quote pari
al  10%  delle  rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nel
precedente  punto  5,  saranno  attribuite  da  questo  Comitato alle
amministrazioni  che  soddisferanno,  in tutto o in parte, i seguenti
criteri di cui ai successivi punti 8.1 e 8.2.
  La  riserva  di premialita' e' attribuita pro-quota, in proporzione
al  peso  di ciascun criterio soddisfatto: rispettivamente 80% per il
criterio 8.1 e 20% per il criterio 8.2.
  8.1.  Rispetto  della  tempistica del profilo di spesa prevista dal
cronoprogramma  presentato  dalle  singole  amministrazioni  entro il
31 dicembre 2002.
  Il  criterio e' pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli
anni  2002-2004  per  interventi  finanziati  con risorse di cui alla
presente  delibera  e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per
quegli  anni dal cronoprogramma presentato dall'amministrazione entro
il  31 dicembre  2002;  in tal caso l'amministrazione ha diritto alle
risorse premiali potenzialmente di propria pertinenza per il criterio
8.1. Se la spesa effettuata e', invece, un valore compreso tra il 70%
e  il  95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione
accede  ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per
il  presente criterio, secondo lo schema riportato in allegato 6 alla
presente   delibera   della   quale   costituisce  parte  integrante.
L'amministrazione,  la  cui spesa effettuata negli anni 2002-2004 per
interventi  finanziati  con  risorse di cui alla presente delibera e'
inferiore   al   70%   della  spesa  prevista  per  quegli  anni  dal
cronoprogramma,  non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di
propria pertinenza per il presente criterio.
  8.2. Presentazione entm il 28 febbraio 2003 e 2004 di una relazione
sullo  stato  di  avanzamento  finanziario e procedurale dei progetti
indicati  nel  cronoprogramma e finanziati, anche se in parte, con la
presente  delibera, segnalando eventuali criticita' sull'attuazione e
sulla  coerenza  programmatica effettiva e le iniziative adottate per
correggerle.
  Nel  caso  degli  APQ  la  relazione  coincide  con  il rapporto di
monitoraggio ordinario relativo al 31 dicembre dell'anno precedente.
  8.3.  La  verifica  dei  criteri  8.1  e 8.2 avviene al termine del
triennio  2002-2004  e  le  risorse premiali saranno attribuite, alle
amministrazioni performanti, all'inizio del 2005.
  Il  meccanismo  di  attribuzione della riserva premiale consente di
attribuire anche solo una parte della riserva a seconda del numero di
criteri soddisfatti e del peso di questi.
  Le  eventuali  eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle
risorse  premiali  costituiscono  disponibilita'  separate per ognuna
delle tre categorie, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-nord
e amministrazioni centrali, da attribuire a seconda della provenienza
della  mancata  performance.  Esse  sono incrementate dalle eventuali
risorse  derivanti dal mancato rispetto dei predetti requisiti di cui
ai  precedenti  punti  7.1  e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e
percentuale   di   pregresse   risorse   aree  depresse  impegnate  o
programmate),  nonche'  dalle  disponibilita'  derivanti  dal mancato
impegno sempre richiamato nel punto 7.6.
  Tali  eccedenze,  in  analogia  con  la metodologia adottata per la
ridistribuzione  delle eccedenze relativa alla riserva di premialita'
nazionale del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006, saranno
attribuite  alle amministrazioni che hanno soddisfatto almeno uno dei
criteri  di  cui  ai  punti  8.1 e 8.2 proporzionalmente alla propria
quota  di  risorse  iniziale,  tenendo  conto  del punteggio ottenuto
soddisfacendo i singoli indicatori (punti 8.1 e 8.2) e, comunque, per
un   importo   non   eccedente   il   triplo   della  quota  premiale
potenzialmente di propria pertinenza.
  Le eventuali eccedenze derivanti dalle decurtazioni di cui al punto
7.3  o dal mancato impegno di cui al punto 7.6, saranno ripartite tra
le   regioni  del  Mezzogiorno,  le  regioni  del  Centro-nord  e  le
amministrazioni centrali in proporzione alle risorse attribuite dalla
presente  delibera  (rispettivamente  pari  al 67,6%, 15,5% e 16,9%).
All'interno delle tre categorie le risorse saranno ridistribuite alle
sole amministrazioni performanti in proporzione alla propria quota di
risorse iniziale.
  Per   le   risorse   derivanti   dal   fondo   di  premialita',  le
amministrazioni  predisporranno  i  progetti,  secondo  i principi di
coerenza  programmatica  e  avanzamento progettuale di cui al punto 6
della  presente  delibera,  entro  il  31 dicembre  2005. L'eventuale
ritardo  nella  predisposizione dei progetti potra' essere oggetto di
valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive
ripartizioni.
  Per  la  verifica  dei  criteri  di  premialita' questo Comitato si
avvale   delle   informazioni   contenute  nel  cronoprogramma  delle
amministrazioni,  nella  banca dati di monitoraggio degli APQ e nella
relazione  di cui al punto 8.2. In sintonia con i criteri comunitari,
verranno effettuate verifiche a campione in loco.
9. Iniziative per l'introduzione di meccanismi incentivanti.
  Questo   Comitato   si   impegna   ad   adottare,   attraverso   le
amministrazioni  competenti,  le opportune iniziative, ove occorra di
carattere  legislativo,  volte ad introdurre meccanismi incentivanti,
legati all'attuazione dei profili di spesa di cui ai punti 7.1 e 8.1,
nei  confronti  dei  soggetti  istituzionali  centrali, eventualmente
preposti  all'attuazione  di  singoli  interventi,  in analogia con i
metodi  premiali  previsti,  dalla  presente  delibera, nei confronti
delle  amministrazioni  centrali e regionali, in attuazione dell'art.
73 della legge finanziaria 2002.
                             Raccomanda:
  1.  Alle  amministrazioni  centrali  competenti  di assicurare alle
regioni  l'opportuna  assistenza degli enti titolari degli interventi
effettuati  sul  territorio  regionale  e  inclusi  negli  accordi di
programma   quadro   soprattutto   ai  fini  del  monitoraggio  degli
interventi,   secondo   il   modello  concordato  nel  protocollo  di
collaborazione  ed  informazione in corso di predisposizione da parte
dei  Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
  2.  Al  Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   che   la  revisione
dell'applicazione  in  rete  per la gestione delle schede-intervento,
attualmente  in  fase  di  avvio,  sia  realizzata in tempo utile per
consentirne   l'utilizzazione   in   occasione  del  monitoraggio  al
30 giugno 2002.
  Di  concerto con le regioni saranno effettuate periodiche verifiche
finalizzate  al  controllo  degli impegni presi nella direzione della
semplificazione   e   della   accessibilita'   delle   procedure   di
monitoraggio.
    Roma, 3 maggio 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del C.I.P.E.: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 167