IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita'
di  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e, in particolare
l'art.  2,  comma  38,  lettera  b),  il  quale prevede che all'onere
derivante  dall'istituzione  e  dal  funzionamento delle Autorita' si
provvede,  a  decorrere  dal  1996,  mediante contributo, versato dai
soggetti  che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore
dell'energia  elettrica  ed  il gas, di importo non superiore all'uno
per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio;
  Visto  l'art. 2, comma 39, della predetta legge n. 481 del 1995, in
base alla quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate
allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato e che
il  contributo  stesso deve essere versato entro il 31 luglio di ogni
anno;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e,  in
particolare  l'art.  23  e  seguenti,  concernenti  l'istituzione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001, n. 448, recante il bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2002 ed il bilancio
poliennale per il triennio 2002-2004;
  Visto  il  decreto  28 dicembre  2001 del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante la ripartizione in
capitoli  delle  unita'  previsionali di base relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;
  Vista  la  delibera  n.  312/01  del 21 dicembre 2001, con la quale
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  ha  approvato il
bilancio  di  previsione per l'esercizio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2002;
  Ritenuto  congruo  adeguare,  riducendola, la misura del contributo
per  l'anno  2002,  tenuto  conto dell'indicazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas circa il fabbisogno finanziario nonche'
dei   prevedibili   effetti,   segnalati   dalla   stessa  Autorita',
sull'ampliamento  della  base  imponibile  conseguente al processo in
corso di separazione societaria dei soggetti regolati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  di  cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il
servizio  di  pubblica  utilita' nel settore dell'energia elettrica e
del  gas,  e'  fissato, per l'anno 2002, nella misura dello 0,3 (zero
virgola tre) per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio.
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per servizio di pubblica
utilita'  si  intendono  le  attivita'  di cui ai decreti legislativi
16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
  3.  L'elenco  delle  attivita'  di  cui  al  comma 2 concernenti il
settore dell'energia elettrica e' il seguente:
    a) produzione;
    b) trasmissione;
    c) dispacciamento;
    d) distribuzione;
    e) misura;
    f) vendita.
  4.  Le  declaratorie  delle  attivita' elettriche di cui al comma 3
sono   riportate   nell'art.  4  della  delibera  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  ed  il  gas  n.  310/01  del  21 dicembre 2001,
pubblicata  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 84 del 10 aprile 2002.
  5.  L'elenco  delle  attivita'  di  cui  al  comma 2 concernenti il
settore del gas naturale e' il seguente:
    a) coltivazione;
    b) attivita' Gnl;
    c) stoccaggio;
    d) trasporto e dispacciamento;
    e) commercializzazione  all'ingrosso (importazione, esportazione,
operazioni di cliente grossista);
    f) distribuzione;
    g) misura;
    h) vendita.
  6. Le declaratorie delle attivita' del gas naturale di cui al comma
5  sono  riportate  nell'art.  4  della  delibera  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  ed  il  gas  n.  311/01  del  21 dicembre 2001,
pubblicata  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 84 del 10 aprile 2002.