IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione  dei  titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute,
ed,  in  particolare,  il  comma  2, il quale prevede che il Ministro
medesimo  puo'  procedere,  con  propri  decreti,  ad  operazioni  di
concambio tra titoli emessi e da emettere;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni    per    l'introduzione   dell'euro   nell'or-dinamento
nazionale,   ed   in   particolare  le  disposizioni  del  titolo  V,
riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
18 giugno  2002  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 43.768 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti i propri decreti in data 13 marzo e 6 maggio 2002 con i quali
e'  stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni
del  Tesoro  poliennali  5,75%,  con  godimento  lo  febbraio  2002 e
scadenza 1 febbraio 2033;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una quinta tranches dei predetti buoni del
Tesoro  poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante
scambio  di  titoli  in  circolazione  con  titoli di nuova emissione
effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli  di  Stato  in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del  debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta l'emissione di una quinta tranche di buoni del
Tesoro  poliennali  5,75%  con godimento 1 febbraio 2002 e scadenza 1
febbraio  2033  (codice  IT0003256820),  fino  all'importo massimo di
3.500  milioni  di  euro, di cui al decreto ministeriale del 13 marzo
2002,  citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione delle prime due
tranches  dei  buoni  stessi, riservata agli operatori specialisti di
cui  all'art.  3  del  presente  decreto, e da regolarsi attraverso i
titoli  di  cui  al  successivo art. 2, secondo le modalita' previste
dall'art. 8 del presente decreto.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2002.