Art. 1.
    1.  La presente normativa disciplina le modalita' dell'astensione
collettiva  degli  avvocati  dall'attivita'  giudiziaria,  di seguito
denominata  "astensione",  al  fine  di  garantire  il  godimento dei
diritti  della  persona,  la  liberta' e la dignita' dell'avvocatura,
nonche'  il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della
Costituzione  e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai
successivi articoli 4 e 5.