Art. 1. 1. La presente normativa disciplina le modalita' dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attivita' giudiziaria, di seguito denominata "astensione", al fine di garantire il godimento dei diritti della persona, la liberta' e la dignita' dell'avvocatura, nonche' il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai successivi articoli 4 e 5.