SITUAZIONE DI BILANCIO
          (Articolo 4 della Legge 26 luglio 1939, n. 1037)
                          AL 31 MARZO 2002
                             AVVERTENZE

   L'art.   81  della  Costituzione  delle  Repubblica  dispone,  fra
l'altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire  nuovi  tributi  e nuove spese, soggiungendo che ogni altra
legge  che  importi  nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
   L'art.12  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di
alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato in materia di
bilancio,  dispone  che  con  decreti del Presidente della Repubblica
possono  iscriversi  in  bilancio  somme  occorrenti  per  restituire
tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che
si  esportano,  per  pagare  vincite al lotto, per eseguire pagamenti
relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od
altre  analoghe,  per  integrare  assegnazioni  relative  a stipendi,
pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo
speciale  per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto
capitale   nonche'  per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalle
disposizioni  di  cui agii articoli 10, paragrafo 11, e 12, paragrafo
11,  del regolamento n. 2891/77 del Consiglio delle Comunita' europee
del 10 dicembre 1977 e successive modificazioni.
   Inoltre,  l'art. 11 - bis del testo aggiomato della legge 5 agosto
1978, n. 468 recante riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello   Stato  in  materia  di  bilancio,  stabilisce  che  la  legge
finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che
si  presuppone  siano  approvati  nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale.
   Le   quote  dei  fondi  speciali  di  parte  corrente  e,  se  non
corrispondono  ai  progetti  di  legge  gia' approvati da un ramo del
Parlamento,  di  quelli di conto capitale non utilizzate entro l'anno
cui  si  riferiscono  costituiscono economie di bilancio. Nel caso di
spese   corrispondenti   ad   obblighi   internazionali,   ovvero  ad
obbligazioni  risultanti  dai contratti o dai provvedimenti di cui al
comma  3,  lettera  h),  dell'articolo  11,  la copertura finanziaria
prevista  per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
scadenza  dell'esercizio a cui si riferisce, purche' il provvedimento
risulti  presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro
il termine di scadenza dell'anno successivo.
   In   tal   caso,   le   nuove   o  maggiori  spese  derivanti  dal
perfezionamento  dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte
nel  bilancio  dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i
provvedimenti  stessi.  Infine,  l'articolo 2, 2 comma del dpr n. 469
del 10 novembre 1999 dispone che con decreto del Ministro dei tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica le somme versate in
entrata  dopo  il  31  ottobre di ciascun anno finanziario e comunque
entro    la    chiusura   dell'esercizio,   siano   rassegnate   alle
corrispondenti unita' previsionali di base dell'anno successivo.
   Cio'  premesso,  ai  fini  della consultazione della situazione di
bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista
alla  legge  n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279
del 7 agosto 1997 si fa' presente quanto segue:
   a)  nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo
sviluppo  delle  previsioni,  si riportano gli accertamenti d'entrata
distinti   in   attivita'   ordinaria  di  gestione  e  attivita'  di
accertamento  e  controllo  e  gli  impegni  di spesa raggruppati per
magroaggregati, a secondo della tipologia di spesa:
   b)  nella  parte  relativa  alla  gestione  di cassa e' esposto lo
sviluppo delle relative autorizzazioni;
   c)  infine,  le  variazioni  alle  previsioni iniziali di bilancio
vengono  analizzate  per  tipo  di  variazione  e  per  provvedimento
distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa.
   Gli   effettivi   incassi   e   pagamenti   avvenuti   dall'inizio
dell'esercizio   a  tutto  il  mese  di  dicembre  distintamente  per
competenza  nell'anno  finanziario  2001  e  residui  degli  esercizi
precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.

          ---->  Vedere tabelle da pag. 4 a pag. 73   <----