LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993,
serie  generale,  con  cui si e' proceduto alla riclassificazione dei
medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/98);
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155, del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 marzo  1999,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  74 del 30 marzo 1999,
concernente  l'articolazione  della  Commissione unica del farmaco in
sottocommissioni;
  Visto  l'art.  70,  comma  4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante  "Misure  di  finanza  pubblica  per  la stabilizzazione e lo
sviluppo";
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale il "medicinale generico",
denominato  "Furosemide", a base di furosemide, codice ATC (C03CA01),
registrato  a nome del Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., con
sede  legale  in  Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273,
nella  forma  farmaceutica  e confezione di seguito riportata: "25 mg
compresse"  30  compresse,  A.I.C. n. 030210013/G, e' classificato in
classe "C";
  Vista  la  domanda  del  1  ottobre  2001,  con  cui il Laboratorio
Farmacologico  Milanese  S.r.l., ha chiesto, l'ammissione alla classe
di  rimborsabilita'  "A",  del  medicinale  generico "Furosemide", in
analogia  alla  specialita'  medicinale  Lasix, codice ATC (C03CA01),
nella  confezione  30  compresse  25 mg, della societa' Aventis Farma
S.p.a.,  gia'  inserita  nella  classe  "A" e rimborsata dal Servizio
sanitario nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione della sottocommissione per la
rimborsabilita'  secondo  la  metodologia  delle  categorie omogenee,
adottata  nella  riunione del 7 novembre 2001, con la quale: "esprime
parere  favorevole alla classe A) al prezzo ridotto del 20% in quanto
generico rispetto al farmaco di riferimento Lasik cpr 25 mg";
  Rilevato  che  il medicinale a denominazione generica "Furosemide",
e' identico per confezione, principio attivo, forma farmaceutica, via
di  somministrazione, e numero di unita' posologiche alla specialita'
medicinale Lasix, 30 compresse 25 mg;
  Vista la nota protocollo n. 800/Uff.XI/Cipe/625, del 19 marzo 2002,
del  Ministero  della  salute,  con la quale si chiede al C.I.P.E. di
voler  comunicare  il  prezzo  al  pubblico, medicinale "Furosemide",
nella confezione sopra indicata;
  Vista  la  nota  protocollo n. 008954 del 20 marzo 2002, con cui il
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  Dipartimento  per  le
politiche  di sviluppo e di coesione, Servizio centrale di segreteria
del  C.I.P.E.,  comunica  che  il  prezzo  al pubblico del medicinale
"Furosemide" e' Euro 1,62;
  Vista   la   propria   deliberazione   adottata  nella  seduta  del
21 novembre  2001,  con  la  quale:  "(...)  ratifica il parere della
sottocommissione: favorevole alla classe A con prezzo ridotto del 20%
perche' farmaco generico";

                              Dispone:

                               Art. 1.
  Il  medicinale  a  denominazione  generica  FUROSEMIDE  a  base  di
furosemide,  codice  ATC (C03CA01), registrato a nome del Laboratorio
Farmacologico  Milanese S.r.l., con sede legale in Caronno Pertusella
(Varese),   via   Monterosso  n.  273,  nella  forma  farmaceutica  e
confezione: "25 mg compresse" 30 compresse, A.I.C. n. 030210013/G, e'
classificato  in  classe  "A",  ai sensi dell'art. 8, comma 10, della
legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  posto  in  vendita  al prezzo al
pubblico di Euro 1,62 (I.V.A. compresa).