Esponente: Universita' degli studi di Firenze.
    Riferimento  normativo:  art.  17,  comma 1, lettere a), b) e c),
legge  n.  109/1994  e  successive modificazioni ed integrazioni. (AG
42/02).
                            IL CONSIGLIO

  Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
  L'Universita'  degli  studi  di Firenze ha sottoposto all'Autorita'
una  richiesta  di  parere  in  merito  alla possibilita' di affidare
incarichi  di  progettazione  esterna, trovandosi nelle condizioni di
cui  al  comma  4  dell'art.  17 della legge n. 109/1994, a personale
docente  dei  dipartimenti  dell'Universita'  stessa non appartenente
all'ufficio  tecnico  ovvero di corrispondere loro l'incentivo di cui
all'art. 18 della medesima legge in caso di progettazione interna.
  Stante  la  rilevanza  della  questione  ed  il  coinvolgimento  di
numerosi  interessi di settore, in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento  sul  funzionamento  dell'Autorita'  per la vigilanza sui
lavori  pubblici,  e' stata convocata un'audizione che ha avuto luogo
presso la sede dell'Autorita' stessa in data 11 aprile 2002.
  A  detta audizione hanno partecipato i rappresentanti del Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica, della Conferenza dei
rettori  delle  universita'  italiane e del Consiglio nazionale degli
ingegneri.
  I  rappresentanti  della  Conferenza  dei rettori delle universita'
italiane  hanno  sostenuto l'incompatibilita' di incarichi affidati a
singoli  docenti  a tempo pieno in qualita' di liberi professionisti,
mentre   appare  legittimo  che  docenti  a  tempo  parziale  possano
concorrere  al  pari  degli  altri  professionisti  alle procedure di
affidamento degli stessi.
  Diversa e' la situazione qualora si tratti di incarichi affidati ad
un   dipartimento   dell'universita'   cui   appartiene  il  docente,
trattandosi  in  detto  ultimo  caso  di  un attuazione del principio
dell'avvalimento   da   parte   di   una   pubblica   amministrazione
dell'operato  di  altra amministrazione. I dipartimenti universitari,
inoltre,  possono  anche  costituire  societa' di capitali e, quindi,
partecipare ad affidamenti esterni di incarichi di progettazione.
  I rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
hanno sostenuto che nel caso di progettazione interna all'Universita'
non sembrano esserci motivi ostativi a che l'incarico sia affidato ad
un  docente  della stessa Universita'. Del pari potrebbe considerarsi
nel  caso  in  cui  un'amministrazione,  mediante stipula di apposita
convenzione  con  l'Universita', intenda avvalersi delle strutture di
quest'ultima  per  la predisposizione di elaborati progettuali: anche
in  quest'ultimo  caso  si  tratterebbe di una forma di progettazione
interna,   anche  se  l'istituto  dell'avvalimento  e'  espressamente
previsto  dalla  legge solo per i provveditorati e le amministrazioni
provinciali.
  In   quanto  alla  possibilita',  poi,  di  affidare  incarichi  di
progettazione  a docenti universitari quali liberi professionisti nel
caso  in  cui  l'Universita'  partecipi a dette procedure di gara, il
Ministero   suddetto   ritiene   che  cio'  potra'  avvenire  qualora
l'Universita'   indichi   i  nominativi  dei  docenti  specificamente
incaricati della progettazione.
  Il   Consiglio  nazionale  degli  ingegneri  ha  affermato  che  le
universita'  non possono ritenersi legittime affidatarie di incarichi
di  progettazione  in  quanto  le  stesse, in proprio ovvero mediante
societa'  di  servizi appositamente costituite, non sono da ritenersi
ricomprese  nell'elenco  di cui all'art. 17, lettere dalla a) alla g)
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.
  Successivamente  all'audizione, la presente tematica e' stata anche
sottoposta  alla attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa con
questa Autorita', che hanno formulato le seguenti valutazioni.
  L'Ala   Assoarchitetti   ha   sottolineato   il  rischio  collegato
all'allargamento ai docenti universitari della possibilita' di essere
incaricati   di  attivita'  di  progettazione,  direzione  lavori  ed
accessorie,  stante  la  accertata  possibilita'  per  gli  stessi di
potersi avvalere di collaboratori che svolgono la propria attivita' a
favore  dei  docenti praticamente a costo zero. Cio' comporterebbe un
rischio   di   turbativa   del   mercato   a   discapito  dei  liberi
professionisti.
  Secondo  l'OICE  l'art.  17,  comma  1,  della  legge n. 109/1994 e
successive   modificazioni   consente  alle  stazioni  appaltanti  di
affidare   incarichi   di   progettazione  ad  altre  amministrazioni
pubbliche  nel  caso  vi  sia una specifica disposizione normativa al
riguardo.  Peraltro,  il  decreto  legislativo  n.  157/1995 consente
l'utilizzazione di "altre amministrazioni pubbliche solo in virtu' di
specifiche disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".
Pertanto,  secondo  l'OICE, al momento non si ravvisa la possibilita'
di  affidare detti incarichi alle universita' non esistendo una norma
che  lo preveda espressamente. Inoltre, le universita' in quanto tali
non   sono   qualificabili  come  societa'  di  professionisti  o  di
ingegneria  e,  pertanto,  non  possono  partecipare agli affidamenti
esterni di incarichi di progettazione.

Ritenuto in diritto.
  Occorre  preliminarmente  evidenziare  la  disciplina vigente sugli
incarichi di progettazione.
  Nell'atto   di  regolazione  n.  6/99,  in  tema  di  incarichi  di
progettazione  e  direzione  lavori  al  punto  VII delle conclusioni
l'Autorita'  ha  statuito  che  "rimangono  salvi, per i dipendenti a
tempo  pieno,  lo  svolgimento degli incarichi consentiti dalle norme
sul  pubblico  impiego  e,  per  i  dipendenti  a  tempo definito, lo
svolgimento   degli   incarichi   che   non   incorrano  nei  divieti
sopraindicati,  nonche',  per  particolari  categorie  di dipendenti,
l'applicazione  di disposizioni che derogano alla disciplina generale
sopra esaminata".
  Per  quanto  attiene  al  personale  docente  universitario occorre
riferirsi alla speciale disciplina di settore, cosi' come individuata
dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Per  il  personale docente a tempo pieno va rilevato che l'art. 11,
comma  5  del  regolamento  suddetto  instaurava  una  preclusione di
carattere   generale   allo   svolgimento   di   qualsiasi  attivita'
professionale  e  di  consulenza esterna. Successivamente la legge n.
118/1989  ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980  stabilendo  che  i  docenti  possono svolgere attivita' per
conto di amministrazioni pubbliche purche' prestate in quanto esperti
nel  proprio  campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento
dei propri compiti istituzionali di insegnamento e di servizio.
  Tuttavia,  la giurisprudenza ha inteso tale deroga non operante nel
senso  di  ammettere  generalmente  la legittimita' di ogni attivita'
svolta  per conto di amministrazioni pubbliche, ma limitata alle sole
eccezioni alle incompatibilita' gia' normativamente previste (perizie
giudiziarie   e   partecipazione  ad  organi  di  consulenza  tecnico
scientifica di alcuni enti) che, rientrando nei compiti istituzionali
dei soggetti pubblici, gli stessi ritengano opportuno far svolgere da
docenti universitari a tempo pieno.
  Viene    con    cio'   ribadito   il   principio   generale   della
incompatibilita'  dell'attivita'  di  docente  universitario  a tempo
pieno con qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna o
con qualsiasi incarico retribuito.
  Relativamente  al  personale  a  tempo parziale, si rappresenta che
l'art.   1,  comma  56,  della  legge  n.  662/1996  pur  consentendo
l'espletamento   di   attivita'   libero  professionale  al  suddetto
personale,  preclude agli stessi di ricevere incarichi da parte delle
amministrazioni pubbliche.
  Detta  disposizione di carattere generale non si applica ai docenti
universitari, in quanto per gli stessi vige la disciplina speciale di
cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 382/1980, che
afferma in generale la compatibilita' con lo svolgimento di attivita'
libero professionali, senza porre ulteriori limitazioni per i docenti
a tempo parziale.
  Va  da  se'  che, relativamente alle modalita' di affidamento degli
incarichi  professionali di progettazione a personale docente a tempo
parziale,  gli stessi devono essere espletati con le procedure di cui
agli  articoli  62  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554/1999.
  Invece  la  possibilita'  di  affidare al personale docente pur non
appartenente    all'ufficio   tecnico   dell'Ateneo,   incarichi   di
progettazione interna, remunerati conl'incentivazione di cui all'art.
18   della   legge   n.   109/1994   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   non  trova  nello  stato  giuridico  dell'ordinamento
universitario  punti  di riferimento che consentano di ritenere detto
personale equiparabile ai dirigenti assegnati all'ufficio tecnico.
  Per quanto riguarda la possibilita' per i dipartimenti universitari
in  quanto  tali  di  partecipare alle procedure di affidamento degli
incarichi  di  progettazione indetti da altre amministrazioni occorre
considerare  che  l'art.  17  della  legge  n.  109/1994 e successive
modificazioni   fornisce   il   seguente   elenco,  avente  carattere
tassativo,   di   soggetti   aventi  diritto  a  concorrere  per  gli
affidamenti stessi:
    liberi professioni singoli od associati;
    societa' di professionisti;
    societa' di ingegneria;
    raggruppamenti temporanei costituiti dai suddetti soggetti.
  Diversa e' l'ipotesi che i dipartimenti universitari delle facolta'
tecniche   costituiscano  apposite  societa'  in  base  all'autonomia
riconosciuta  alle  universita'  dalla  legge 9 maggio 1989, n. 168 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in particolare alla
possibilita'  per gli istituti universitari di ricorrere, quali forme
autonome  di  finanziamento,  anche  a  corrispettivi  di contratti e
convenzioni nonche' a proventi di attivita'.
  In base a quanto sopra considerato.
  Il  Consiglio  accerta  che l'attivita' di docente universitario e'
incompatibile  con  l'attivita'  professionale  di progettazione e di
direzione  lavori  e  che l'attivita' di docente a tempo parziale, in
virtu'  della  disciplina  speciale  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  382/1980, e' compatibile con lo svolgimento di
attivita'   libero  professionali  e  pertanto  tale  personale  puo'
svolgere  incarichi  di  progettazione  nell'ambito  delle competenze
previste dai rispettivi albi professionali, mentre non puo' espletare
incarichi  di  progettazione interna, remunerati con l'incentivazione
di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  accerta  che  la  legge n. 109/1994 e successive modificazioni e il
decreto  legislativo  n. 157/1995 non contemplano la possibilita' che
un'amministrazione,  mediante  stipula  di  apposita  convenzione con
l'Universita',  si  avvalga  delle  strutture  di quest'ultima per la
predisposizione di elaborati progettuali;
  manda  all'ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
    Roma, 25 giugno 2002
                                                 Il presidente: Garri