Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. In   deroga   alla   vigente  legislazione  e'  autorizzato,  in
attuazione   delle   deliberazioni   adottate   dall'Unione  europea,
l'ingresso  e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni
previste  dal  presente  decreto  e  per un periodo massimo di dodici
mesi,  di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni
umanitarie,  purche'  inclusi  nella  lista  dei  tredici  nominativi
trasferiti  nell'isola  di  Cipro  in base alle intese intercorse tra
l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano.
  2. I  richiedenti  accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite
della  rappresentanza  diplomatica  italiana  competente  o  di altra
Autorita' delegata:
    a) il loro nome e cognome;
    b) l'indicazione della loro nazionalita';
    c) la  disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per
una permanenza temporanea;
    d) l'accettazione   delle   condizioni   di  accoglienza  di  cui
all'articolo 2.