Al  Ministero  politiche agricole e
                                  forestali   -   Direzione  generale
                                  delle politiche com.rie e intern.li
                                  - Div. VII - Div. FEOGA
                                  All'A.P.T.I.
                                  All'UNITAB
                                  Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO
                                  Alla Conf.ne italiana agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla COPAGRI
                                  Alla F.AGR.I.
                                  Alla                Confcooperative
                                  Federagroalimentare
                                  All'ANCA LEGA Coop
                                  Alla       Org.ne      Interprof.le
                                  Interbright
                                  Alla       Org.ne      Interprof.le
                                  Interorientali
                                  All'Ass.ne Interprof.le Tabacco
                                  All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
                                  Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                                  AR.T.I. FINSIEL
                                  All'Ufficio Tecnico
                                    e p.c.:

                                  Comando   carabinieri  -  politiche
                                  agricole

  In  applicazione della normativa citata in oggetto, il Reg. (CE) n.
2848/98  della  Commissione,  art.  34, stabilisce l'attuazione di un
programma   di   riscatto  delle  quote,  al  fine  di  agevolare  la
riconversione  dei  produttori  che,  a  titolo individuale e su base
volontaria,    intendano    abbandonare   l'attivita'   nel   settore
tabacchicolo.
  Il  successivo  art.  35 stabilisce che il produttore che decide di
abbandonare,  definitivamente  e  totalmente, l'attivita' nel settore
tabacchicolo  per  aderire  al  programma  di  riscatto,  deve  darne
comunicazione   scritta   all'A.G.E.A.  e,  nel  caso  di  membri  di
un'associazione,   all'Associazione  stessa,  entro  il  1  settembre
dell'anno di ciascun raccolto.
  Pena  esclusione dal programma, le domande di adesione al programma
di   riscatto  quote  debbono  essere  compilate,  utilizzando  copia
dell'allegato   alla  presente  circolare  (all. 1),  sottoscritte  e
presentate,  corredate  di  copia  non  autenticata  del documento di
identita',  entro  e  non  oltre  il  1  settembre  2002,  secondo le
modalita' appresso descritte:
    a   mano,   da   parte   del   richiedente   o  dell'associazione
d'appartenenza,  presso  l'ufficio  accettazione  dell'A.G.E.A. - via
Palestro, 81 - 00185 Roma;
    a  mezzo  raccomandata  al  medesimo  indirizzo;  in  tal caso si
precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio
accettazione successivamente alla data di cui sopra.
    Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. pubblichera' un elenco
delle  stesse,  in  modo  che  altri produttori possano acquistare la
quota,  a  qualsiasi  titolo ma comunque in via definitiva, prima che
sia effettivamente riscattata.
  Al  proposito,  si precisa che il subentro al programma di riscatto
puo'  riguardare  anche  uno  solo dei gruppi varietali eventualmente
posseduti  dal cedente, ma deve comunque interessare la totalita' del
quantitativo  risultante  per il gruppo varietale stesso, seppure non
necessariamente da parte di un unico acquirente.
  Nel  caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori,
il  diritto  di  prelazione  nell'acquisto  potra'  essere esercitato
secondo il seguente ordine:
    1)   dai   produttori  associati  alla  stessa  associazione  dei
riscattanti;
    2)   dalla   stessa   associazione  dei  riscattanti,  anche  per
intestatari-soci da nominare;
    3)   dagli   altri   produttori  singoli  o  associati  ad  altre
associazioni.
  Gli   accordi,   redatti  utilizzando  copia  dell'apposito  modulo
anch'esso allegato alla presente (all. 2), dovranno essere registrati
da  parte  dell'associazione dell'acquirente, la quale provvedera' ad
inserire  i  dati  dell'accordo  direttamente nel sistema informativo
tabacco  e  successivamente  a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli
stessi  firmati  in  originale  e corredati di copia dei documenti di
identita' delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2002.
  La  relativa  quota  sara'  trasferita  con decorrenza dal raccolto
2003.
  Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:
    i  produttori  che  non hanno concluso contratti di coltivazione,
per  le  quote  oggetto di riscatto, per i raccolti 2000, 2001 e 2002
come  previsto  dal  par.3 dell'articolo 34 del regolamento citato in
premessa;
    i   produttori   titolari   di   quota   sottoposti  a  procedure
d'infrazione  e  quelli  ai  quali  sono  state  o  saranno applicate
sanzioni,  relativamente  alle quote, a seguito di controlli in campo
eseguiti rispettivamente per le campagne 2001 e 2002.
  Non  saranno  infine riscattate le quote dei produttori ammessi che
non derivano da consegne del periodo di riferimento bensi' da riserva
nazionale  2001  e/o  da distribuzione di residui, oltre che le quote
detenute a titolo provvisorio.
  Decorso  il  termine  del  31  dicembre 2002, le quote che non sono
state   acquistate   da  altri  produttori,  vengono  definitivamente
riscattate.
  I  produttori  titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del
raccolto  2002,  riceveranno,  in  occasione  del pagamento dei premi
relativi  ai  raccolti 2003, 2004 e 2005, gli importi di cui all'art.
36 del Reg. n. 2848/98.
  Si  raccomanda  agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva
divulgazione del contenuto della presente.
    Roma, 16 luglio 2002


                                      Il direttore
                              dell'area organismo pagatore
                                       Migliorini