IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive
modificazioni;
  Visto  il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto   il  documento  programmatico  relativo  alla  politica  per
l'immigrazione  degli  stranieri  nel territorio dello Stato, emanato
per  il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica
del 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio
2001, n. 112, supplemento n. 119;
  Visti  i propri decreti in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22
maggio  2002,  pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n.
32 del 7 febbraio 2002, n. 63 del 15 marzo 2002 e n. 131 del 6 giugno
2002,   che   hanno  determinato  quote  di  ingresso  di  lavoratori
stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002;
  Tenuto  conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 e'
stato  previsto  che  le  quote  relative  ai  lavoratori subordinati
stagionali  non  comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati
stagionali  non  comunitari  provenienti  dai Paesi di cui all'art. 1
comma  2,  del  citato  decreto  in  data 4 febbraio 2002, altresi' i
cittadini  stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;
  Tenuto  conto  delle  numerose  e  reiterate richieste di ulteriori
quote  di  lavoratori  stagionali stranieri non comunitari per l'anno
2002  da  parte  delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e
delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;
  Ritenuto pertanto di ampliare le quote di lavoratori stagionali non
comunitari per l'anno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ad  incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali
stranieri  non  comunitari  per  l'anno  2002  stabilite  nei decreti
ministeriali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002,
e'  consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
esclusivamente  a  carattere  stagionale,  ai cittadini stranieri non
comunitari  residenti  all'estero,  entro  una quota totale di 10.000
unita',  ripartita  tra  le  regioni e le province autonome di cui al
prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con
le quote massime ivi assegnate.