IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Visto il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il documento programmatico relativo alla politica per l'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001-2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001, n. 112, supplemento n. 119; Visti i propri decreti in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002, n. 63 del 15 marzo 2002 e n. 131 del 6 giugno 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002; Tenuto conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 e' stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1 comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001; Tenuto conto delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 da parte delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro; Ritenuto pertanto di ampliare le quote di lavoratori stagionali non comunitari per l'anno 2002; Decreta: Art. 1. 1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nei decreti ministeriali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002 e 22 maggio 2002, e' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 10.000 unita', ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.