IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  le legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre
2000,  che  ha stabilito la proroga, per un periodo massimo di dodici
mesi,  dell'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno
2001,   dei   lavoratori   licenziati  da  aziende  ubicate  in  zone
interessate  agli  interventi derivanti dalle graduatorie speciali di
cui  al  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera
CIPE  27 aprile  1995,  e  successive  modificazioni,  e  al  decreto
22 luglio   1999   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  237
dell'8 ottobre 1999;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio
2001,  n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2  luglio
2001, n. 248;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2002,
che  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di   mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da
disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga alla normativa vigente in
materia;
  Vista  la  nota  n.  107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono
state  impartite  all'I.N.P.S.  le  direttive  per l'attuazione delle
disposizioni  previste  dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini
della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;
  Vista  la  nota  n.  947542  del  18 maggio  2001,  con la quale il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ora
Ministero  delle  attivita'  produttive,  ha  comunicato,  al fine di
consentire  l'attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 1, comma 10,
della  legge 24 novembre 2000, n. 346, quali sono le zone interessati
agli  interventi  derivanti dalle graduatorie speciali previste dalla
normativa  di  cui  alla  legge  n. 488/1992, nonche' le aziende che,
ubicate nelle citate zone, hanno operato licenziamenti di personale;
  Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma
1,  lettera  b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito,
senza  modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale
e'   stata   prorogata   per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,
l'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei
lavoratori  licenziati  da  aziende  ubicate in zone interessate agli
interventi   derivanti   dalle   graduatorie   speciali,  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 dicembre  1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile
1995  e  successive  modificazioni  e  al  decreto 22 luglio 1999 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999;
  Vista  la  nota n. 146/p dell'8 ottobre 2001, con la quale e' stato
trasmesso  il  verbale  della seduta, tenutasi presso la provincia di
Nuoro, in cui sono state individuate nelle societa' Nuova Cartiera di
Arbatax  -  Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS, le aziende dalle quali
sono  stati  licenziati  i  lavoratori  interessati  al prolungamento
dell'indennita'  di  mobilita',  ai sensi dell'art. 4 del sopracitato
decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;
  Vista  la  nota  del  4 marzo  2002,  con  la  quale  l'I.N.P.S. ha
comunicato  che  i lavoratori, ex dipendenti dalle predette societa',
che  hanno beneficiato della proroga del trattamento di mobilita', ai
sensi  del sopracitato art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001,
sono pari a 134 unita';
  Visto il verbale della seduta svoltasi presso la provincia di Nuoro
in  data  27 febbraio 2002, in cui le parti convenute hanno richiesto
la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma
46,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, in favore dei lavoratori
gia'  fruitori  del  medesimo  beneficio,  ai  sensi  dell'art. 4 del
sopracitato  decreto  n.  30012  del  6 giugno  2001, evidenziando la
nascita  in  loco  di  nuove attivita' imprenditoriali finalizzate al
reimpiego dei lavoratori interessati;
  Vista  la nota del 14 marzo 2002 con la quale la provincia di Nuoro
ha trasmesso, a rettifica di quanto indicato nel predetto verbale del
27 febbraio  2002,  i  dati  forniti  dalla  locale  sede I.N.P.S. di
Lanusei  (Nuoro),  dai  quali  si evince che il numero dei lavoratori
aventi  diritto  alla  proroga del trattamento in questione e' pari a
133 unita';
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita',  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  46,  della legge n.
448/2001,  in  favore  di un numero massimo di 133 unita', sulla base
delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S.;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  il  trattamento  di  mobilita' di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto n.
30012  del  6 giugno  2001  e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in
favore di un numero massimo di lavoratori pari a 133 unita'.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di 1.978.236,51 Euro (pari a L. 3.830.400.000) l'I.N.P.S. e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2002


                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                    Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 35