IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                  e
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto  il  decreto  legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme
per  il "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo
5, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto,  in  particolare,  l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto
legislativo, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro
della  sanita'  e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il  Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto legislativo, e'
individuato  il  personale  operante  negli  istituti penitenziari da
trasferire al Servizio sanitario nazionale;
Visto  l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato nel
citato  articolo  6,  il  quale  prevede che sui provvedimenti aventi
riflessi  sull'organizzazione  del lavoro e sullo stato giuridico dei
pubblici   dipendenti   sono   sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative;
Visto, altresi', il comma 2 del sopra menzionato articolo 6, il quale
prevede   che   in   sede   di   contrattazione   collettiva  con  le
organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il
trasferimento  del  personale individuato ai sensi del comma 1, anche
con la definizione di apposite tabelle di equivalenza;
Visto  inoltre l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo,
il  quale  prevede che dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio
sanitario    nazionale   le   funzioni   sanitari   e   svolte   dall
'Amministrazione penitenziaria, con riferimento ai soli settori della
prevenzione   e   dell'assistenza   ai   detenuti  e  agli  internati
tossicodipendenti,  nonche'  il  relativo personale, le attrezzature,
gli arredi e gli altri beni strumentali;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, ml 12;
Considerato  che  la  individuazione  del  personale  operante  negli
istituti  penitenziari  da trasferire al Servizio sanitario nazionale
riguarda, in questa fase, solo quello che svolge funzioni nei settori
della  prevenzione  e  della  assistenza ai detenuti e agli internati
tossicodipendenti, trasferite alla data del 1 gennaio 2000;
Considerato che il personale operante negli istituti penitenziari per
i  settori  della  prevenzione  e  della tossicodipendenza e' tutto a
rapporto  di lavoro convenzionale con l'Amministrazione penitenziaria
e  che  ciascun  soggetto puo' anche essere titolare di piu' rapporti
convenzionali con la stessa amministrazione;
Ritenuto,  conseguentemente,  che  il  trasferimento  non  possa  che
riguardare  il rapporto convenzionale con passaggio della titolarita'
dall' Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto,   peraltro,   di   individuare  il  restante  personale  da
trasferire  al  Servizio  sanitario  nazionale  solo  al  momento del
trasferimento delle altre funzioni sanitarie;
Sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
26 ottobre 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

                             Decretano:

                               Art. 1
 Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari,
     nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti
                 e agli internati tossicodipendenti

1.  Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 1, del
decreto  legislativo  22  giugno  1999, n. 230, il personale operante
negli   Istituti   penitenziari,  nei  settori  della  prevenzione  e
dell'assistenza   ai   detenuti   tossicodipendenti,   e  individuato
nell'ambito  dei  seguenti  profili  professionali: medico addetto al
presidio delle tossicodipendenze. psicologo addetto al presidio delle
tossicodipendenze,    infermiere    addetto    al    presidio   delle
tossicodipendenze.
2.  Sono  trasferiti  al  Servizio  sanitario  nazionale  i  rapporti
convenzionali   relativi   al   personale   appartenente  ai  profili
professionali  di  cui  al  comma  i  alla  data del 10 gennaio 2000,
determinati complessivamente in un numero di 606, di cui 172 riferiti
a  medici,  132  a  infermieri  e  302  a  psicologi  secondo  quanto
specificamente  indicato  nelle  tabelle allegate al presente decreto
del quale fanno parte integrante.
3.  I  rapporti  convenzionali di cui al comma 2 sono trasferiti alle
aziende  sanitarie locali nei cui territori sono ubicati gli istituti
penitenziari ove il personale convenzionato opera.
4.  Restano  fermi  gli  effetti  giuridici ed economici disciplinati
dalle  convenzioni  I  cui  rapporti  sono trasferiti al S.S.N.. Sono
fatti  salvi gli eventuali miglioramenti spettanti fino alla scadenza
del  rapporto convenzionale in atto i cui oneri saranno determinati e
trasferiti al S.S.N. con successivi provvedimenti.