IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, e' individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale; Visto l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato nel citato articolo 6, il quale prevede che sui provvedimenti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto, altresi', il comma 2 del sopra menzionato articolo 6, il quale prevede che in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza; Visto inoltre l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale prevede che dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitari e svolte dall 'Amministrazione penitenziaria, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nonche' il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali; Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, ml 12; Considerato che la individuazione del personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale riguarda, in questa fase, solo quello che svolge funzioni nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferite alla data del 1 gennaio 2000; Considerato che il personale operante negli istituti penitenziari per i settori della prevenzione e della tossicodipendenza e' tutto a rapporto di lavoro convenzionale con l'Amministrazione penitenziaria e che ciascun soggetto puo' anche essere titolare di piu' rapporti convenzionali con la stessa amministrazione; Ritenuto, conseguentemente, che il trasferimento non possa che riguardare il rapporto convenzionale con passaggio della titolarita' dall' Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale; Ritenuto, peraltro, di individuare il restante personale da trasferire al Servizio sanitario nazionale solo al momento del trasferimento delle altre funzioni sanitarie; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2000; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative Decretano: Art. 1 Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il personale operante negli Istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, e individuato nell'ambito dei seguenti profili professionali: medico addetto al presidio delle tossicodipendenze. psicologo addetto al presidio delle tossicodipendenze, infermiere addetto al presidio delle tossicodipendenze. 2. Sono trasferiti al Servizio sanitario nazionale i rapporti convenzionali relativi al personale appartenente ai profili professionali di cui al comma i alla data del 10 gennaio 2000, determinati complessivamente in un numero di 606, di cui 172 riferiti a medici, 132 a infermieri e 302 a psicologi secondo quanto specificamente indicato nelle tabelle allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante. 3. I rapporti convenzionali di cui al comma 2 sono trasferiti alle aziende sanitarie locali nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera. 4. Restano fermi gli effetti giuridici ed economici disciplinati dalle convenzioni I cui rapporti sono trasferiti al S.S.N.. Sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti spettanti fino alla scadenza del rapporto convenzionale in atto i cui oneri saranno determinati e trasferiti al S.S.N. con successivi provvedimenti.