IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  dei
                             consumatori

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991  e  successive  modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia   di   produzione  agricola  ed  agro-alimentare  con  metodo
biologico;
  Vista  l'istanza  presentata,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo    n.    220/1995,    dalla    "Ecosystem   international
certificazioni"  S.r.l.,  con sede in Lecce, via Monte San Michele n.
49,  inoltrata  a  questa  amministrazione  in  data 30 luglio 2001 e
successive note ed integrazioni;
  Visto  il  parere  del  comitato,  di  cui  all'art.  2 del decreto
legislativo  n.  220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Puglia,
Abruzzo,  Marche,  Basilicata,  Sicilia e Campania, nei cui territori
l'organismo  richiedente  ha  indicato  di  essere presente, ai sensi
dell'allegato  II, parte 1, punto 6 del citato decreto legislativo n.
220/1995;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione      dell'organismo      "Ecosystem      international
certificazioni" S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele n 49,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;
  Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo
autorizzati,   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
220/1995,  attengono alla verifica del metodo di produzione biologico
di  prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 16 recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.    L'organismo   di   controllo   "Eco.   system   international
certificazioni"  S.r.l.  con sede in Lecce, via Monte San Michele, 49
e'  autorizzato  ai  sensi  dell'art.   3,  comma  2  e 3 del decreto
legislativo  n.  220/1995  ad esercitare l'attivita' di controllo sul
metodo   di   produzione  biologico  di  prodotti  agricoli  ed  alle
indicazioni  di  tale  metodo  sui  prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari;
  2.     L'"Ecosystem     international    certificazioni"    S.r.l.,
nell'esercizio   dell'attivita'  di  controllo  di  cui  al  presente
decreto,  deve  limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto
previsto  dal  Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991
modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.