IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, dalla "Ecosystem international certificazioni" S.r.l., con sede in Lecce, via Monte San Michele n. 49, inoltrata a questa amministrazione in data 30 luglio 2001 e successive note ed integrazioni; Visto il parere del comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Puglia, Abruzzo, Marche, Basilicata, Sicilia e Campania, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte 1, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo "Ecosystem international certificazioni" S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele n 49, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. 1. L'organismo di controllo "Eco. system international certificazioni" S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele, 49 e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; 2. L'"Ecosystem international certificazioni" S.r.l., nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.