IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del comsumatore
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  CE  n. 1622 della Commissione del 24 luglio
2000,  che  fissa talune modalita' di applicazione del regolamento CE
n.   1493/99,   relativo   all'organizzazione   comune   del  mercato
vitivinicolo  e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visti  i  provvedimenti  amministrativi  con  i  quali i laboratori
indicati  nel  presente  decreto  sono  stati autorizzati ad eseguire
analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto  controllo:  tra  essi  e' prevista la
conformita'  ai  criteri  generali  stabiliti  dalla norma europea EN
45001;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. l, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  15  ottobre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001, recante proroga fino alla data
del  30  giugno  2002  delle  autorizzazioni  concesse  ai laboratori
svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
  Considerato  che  i  laboratori  sopra indicati hanno dimostrato di
avere in corso di svolgimento le istruttorie di accreditamento presso
un  organismo  conforme  alla norma EN 45003, recante le prescrizioni
generali   per  la  gestione  e  il  riconoscimento  del  sistema  di
accreditamento  dei  laboratori  di prova e di taratura, ma non hanno
ancora   conseguito   il  richiesto  accreditamento  per  le  analisi
rivestenti valore ufficiale nel settore vitivinicolo;
  Considerato  che  la presenza di un solo organismo accreditante sul
territorio  nazionale,  operante in regime di mutuo riconoscimento in
ambito  European for Accreditation, comporta a fronte di un numero di
domande  pervenute  superiore  alla  media  degli anni precedenti, un
necessario    adeguamento   delle   strutture   operative   dell'ente
accreditante  ed  un  rallentamento  dei  tempi  di svolgimento delle
attivita' istruttorie;
  Considerato  che  lo stato delle istruttorie relative ai laboratori
richiedenti non e' lo stesso per tutti e che costituirebbe disparita'
di trattamento tra gli stessi, utilizzare quale parametro fondante il
diritto  alla  concessione  della  proroga del termine, fissato al 30
giugno 2002, un elemento diverso dal certificato di accreditamento;
  Visto   il  decreto  29  aprile  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   5  giugno  2002,  recante
sospensione  della revoca delle autorizzazioni concesse ai laboratori
chimici  compartimentali  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette
disposta  con decreto 10 dicembre 2001 e concessione di un periodo di
proroga;
  Considerato  che la proroga concessa ai sensi del citato decreto 29
aprile  2002,  avente  effetto  fino  al  2  set-tembre  2002,  trova
fondamento  nelle  motivazioni  fornite  dall'Agenzia  delle dogane a
sostegno  della  richiesta  di  proroga avanzata dalla stessa e nelle
obiettive  ragioni  di consentire le prosecuzione, pur se temporanea,
delle attivita' dei laboratori in corso di accreditamento;
  Considerato  che  le condizioni oggettive e le motivazioni fondanti
le   richieste   di   differimento   del  termine  di  efficacia  dei
provvedimenti di proroga delle autorizzazioni, per tutti i laboratori
interessati  dalle  procedure  di  accreditamento,  sono  identiche a
quelle  fondanti  il  provvedimento di accoglimento citato recante la
data  del  29  aprile 2002 e che conseguentemente anche i laboratori,
beneficiari del regime di proroga scadente il 30 giugno 2002, sono da
considerarsi   tutti  destinatari  di  un  analogo  provvedimento  di
proroga.
  Ritenuto che la concessione della proroga debba essere condizionata
all'onere  di  comunicare  al  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali, entro il relativo termine fissato dal presente decreto, le
analisi  e i relativi metodi di prova per i quali intendono avvalersi
della predetta proroga;
  Ritenuto    ragionevole   il   mantenimento   degli   effetti   dei
provvedimenti autorizzatori concernente i predetti laboratori, per un
ulteriore periodo fino al termine ultimo del 31 ottobre 2002;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  all'emanazione  del  provvedimento
amministrativo  nei  sensi  sopra  espressi  al fine di consentire la
prosecuzione,   pur  se  temporanea,  delle  attivita'  dei  predetti
laboratori in corso di accreditamento, delle attivita' concernenti le
analisi   aventi  valore  ufficiale  nel  settore  vitivinicolo  e  a
rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine del 30 giugno 2002, indicato nell'art. 1 del decreto 15
ottobre   2001  recante  proroga  delle  autorizzazioni  concesse  ai
laboratori  svolgenti  analisi  ufficiali nel settore vitivinicolo e'
prorogato al 31 ottobre 2002.