IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 maggio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato
fino  al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza idrica nelle province
di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;
  Vista  l'ordinanza  27 giugno  1992,  n.  2297, recante "Interventi
volti  a  fronteggiare  l'emergenza  idrica  nel  comune di Zafferana
Etnea",  con la quale, in relazione all'approvvigionamento idrico dei
comuni  di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea, il prefetto di Catania
e'  stato  autorizzato  a  disporre  l'espropriazione  del  complesso
acquedottistico  Acque  Macri'  e  la  realizzazione  delle opere per
l'adeguamento dell'impianto per incrementarne la portata;
  Vista  l'ordinanza  del  13 novembre 1993, n. 2338, recante "Lavori
acquedottistici   connessi  con  l'emergenza  idrica  nel  comune  di
Zafferana Etnea per il collegamento della sorgente del Pozzo Macri' e
l'approvvigionamento  idrico  dei  comuni di Nicolosi, di Pedara e di
Zafferana Etnea";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 aprile  1999,  n.  1022/rep.,  che ha disposto il trasferimento al
prefetto  di  Catania  della somma di lire 5,3 miliardi stanziata con
l'ordinanza n. 2338/93;
  Considerato   che,   a   seguito  di  ricognizione  effettuata  dal
Dipartimento   della   protezione   civile,  con  nota  n.  7615  del
20 novembre  2001,  la  prefettura  di  Catania ha comunicato che sul
finanziamento disposto con l'ordinanza n. 2297/92 risulta disponibile
la  somma  di L. 239.861.247, e non risulta che il finanziamento reso
disponibile  dall'ordinanza  n.  2338/93  sia  stato  utilizzato  ne'
impegnato;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca  delle  somme assegnate con provvedimenti di
protezione civile e non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto
mesi  a  decorrere  dalla  data  del  provvedimento  di  assegnazione
medesimo;
  Visto  l'esito  della  riunione  tenutasi  presso  la prefettura di
Catania    in    data   16 marzo   2002   concernente   il   problema
dell'approvvigionamento idrico del comune di Zafferana Etnea;
  Considerato che, in concomitanza di eventi siccitosi di particolare
rilievo,  perdurano  problemi  di  approvvigionamento  idrico  per il
comune di Zafferana Etnea aggravati dalla mancata realizzazione delle
opere previste dall'ordinanza n. 2338/93;
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando l'azione di coordinamento generale da parte del
presidente  della  Regione siciliana, nell'ambito territoriale di cui
al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data 16
maggio  2002,  il  presidente  della provincia di Catania e' nominato
commissario  delegato  per  l'attuazione  degli  specifici interventi
diretti  all'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara
e Zafferana Etnea.