IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza idrica nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa; Vista l'ordinanza 27 giugno 1992, n. 2297, recante "Interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea", con la quale, in relazione all'approvvigionamento idrico dei comuni di Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea, il prefetto di Catania e' stato autorizzato a disporre l'espropriazione del complesso acquedottistico Acque Macri' e la realizzazione delle opere per l'adeguamento dell'impianto per incrementarne la portata; Vista l'ordinanza del 13 novembre 1993, n. 2338, recante "Lavori acquedottistici connessi con l'emergenza idrica nel comune di Zafferana Etnea per il collegamento della sorgente del Pozzo Macri' e l'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, di Pedara e di Zafferana Etnea"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1999, n. 1022/rep., che ha disposto il trasferimento al prefetto di Catania della somma di lire 5,3 miliardi stanziata con l'ordinanza n. 2338/93; Considerato che, a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della protezione civile, con nota n. 7615 del 20 novembre 2001, la prefettura di Catania ha comunicato che sul finanziamento disposto con l'ordinanza n. 2297/92 risulta disponibile la somma di L. 239.861.247, e non risulta che il finanziamento reso disponibile dall'ordinanza n. 2338/93 sia stato utilizzato ne' impegnato; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate con provvedimenti di protezione civile e non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione medesimo; Visto l'esito della riunione tenutasi presso la prefettura di Catania in data 16 marzo 2002 concernente il problema dell'approvvigionamento idrico del comune di Zafferana Etnea; Considerato che, in concomitanza di eventi siccitosi di particolare rilievo, perdurano problemi di approvvigionamento idrico per il comune di Zafferana Etnea aggravati dalla mancata realizzazione delle opere previste dall'ordinanza n. 2338/93; Acquisita l'intesa della Regione siciliana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del presidente della Regione siciliana, nell'ambito territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, il presidente della provincia di Catania e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli specifici interventi diretti all'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea.