IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    Visto   il  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  recante
"Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare"  convertito  in legge 23 novembre 2001, n.
410;
    Visto   l'art.   1,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  351/2001,
convertito  in  legge  23 novembre  2001,  n.  410,  che  al  fine di
procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del patrimonio
immobiliare  dello  Stato,  anche  in funzione della formulazione del
conto generale del patrimonio, attribuisce all'Agenzia del demanio il
compito  di  individuare  con  propri  decreti  dirigenziali  i  beni
appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico;
    Visto   l'art.   1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  351/2001,
convertito  in  legge  23 novembre  2001,  n.  410,  che prevede, tra
l'altro, l'individuazione a cura dell'Agenzia del demanio, con propri
decreti   dirigenziali,   dei  beni  di  proprieta'  statale  ubicati
all'estero;
    Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sulla  "Riforma  del1'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59" che ha istituito l'Agenzia del
demanio;
    Visto  l'art.  17  del  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
riserva  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze e al Ministero
degli  affari  esteri  la  conservazione  degli  inventari  dei  beni
immobili patrimoniali esistenti all'estero;
    Visto  l'elenco  trasmesso  dal Ministero degli affari esteri con
nota n. 648/4347 del 14 giugno 2002;
    Vista  la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia
del demanio;
    Vista  l'urgenza  di procedere ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2,
del  decreto-legge  n.  351/2001  e considerata la peculiarita' degli
immobili in argomento soggetti a legislazioni di Stati esteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  di  proprieta'  dello  Stato  e  appartengono al patrimonio
indisponibile   i   beni   immobili  ubicati  all'estero  individuati
nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto.