L'AUTORITA'
    Nella sua riunione del Consiglio del 10 luglio 2002;
    Vista   la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  che  ha  istituito
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    Visti   i   regolamenti   concernenti   l'organizzazione   ed  il
funzionamento,  la  gestione amministrativa, il trattamento giuridico
ed  economico del personale dell'Autorita', e le successive modifiche
ed integrazioni;
    Visti, in particolare, gli articoli 2, 17, 47 del regolamento per
il  trattamento  giuridico ed economico del personale dell'Autorita',
gli  articoli  4, 25, 26, 61, del regolamento per l'organizzazione ed
il  funzionamento,  gli  articoli  13  e  14  del  regolamento per la
gestione amministrativa e la contabilita';
    Vista la propria delibera n. 545/00/CONS - "Integrazione all'art.
4     "organizzazione    interna    del    regolamento    concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'";
    Vista   la   propria  delibera  n.  546/00/CONS  -  "Disposizioni
concernenti  il  trattamento  di  missione  del  personale  di  ruolo
dell'Autorita'";
    Vista   la   propria  delibera  n.  867/00/CONS  -  "Disposizioni
attuative   dell'art.   4  "organizzazione  interna  del  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'";
    Vista   la   propria   delibera   n.  294/01/CONS  -  "Cessazione
dell'efficacia  delle  disposizioni transitorie relative alla fase di
avviamento delle attivita' istituzionali";
    Vista   la   propria   delibera  n.  72/02/CONS  -  "Modifiche  e
integrazioni  alla  delibera n. 546/00/CONS "disposizioni concernenti
il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorita' ";
    Viste  tutte  le ulteriori disposizioni in materia di trattamento
di missione, rimborso delle spese, utilizzo delle auto di servizio;
    Considerato   che   gia'   nella  fase  istruttoria  della  sopra
menzionata  delibera  n.  294/01/CONS,  che ha disposto la cessazione
della  fase  di  prima  attuazione  di  cui all'art. 61, comma 1, del
regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale  dell'Autorita',  si  era  proceduto  ad  una  verifica del
sistema di disposizioni che disciplinavano il regime delle missioni e
delle spese, in particolare quelle di rappresentanza;
    Considerato  che,  a  seguito  dell'adozione  della  delibera  n.
294/01/CONS, sono applicabili in via generale tutte le previsioni del
regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale  dell'Autorita',  che, pertanto, necessitano dell'adozione,
ovvero  della  revisione, della relativa disciplina applicativa anche
in  relazione alle spese dei Componenti, e che tale adozione e' stata
ritardata  dal  succedersi  in  breve  tempo di tre diversi segretari
generali;
    Ritenuto  che,  in  coerenza  con  le  disposizioni di cui 47 del
regolamento  per il trattamento giuridico ed economico del personale,
al  personale  dello  staff  del  presidente  e  dei  commissari vada
applicato  il  medesimo trattamento di missione applicato al restante
personale dell'Autorita';
    Ritenuto di disciplinare il trattamento di missione del personale
di  ruolo  in base alle specifiche esigenze dell'Autorita', anche con
riferimento  agli  spostamenti  tra  la sede di Napoli e l'ufficio di
rappresentanza di Roma e con riferimento alle attivita' svolte con le
Istituzioni dell'Unione europea;
    Ritenuto  che  una  trattazione  sistematica  del  trattamento di
missione  del  personale  di  ruolo, delle spese del presidente e dei
commissari,  delle spese di rappresentanza, dell'utilizzo della carta
di  credito  e delle auto di servizio risponda maggiormente a criteri
di  efficienza  ed  economicita'  di gestione, nonche' al criterio di
trasparenza;
    Visto  l'accordo  siglato  il 9 luglio 2002 con le organizzazioni
sindacali: CGIL, CISL, SIBC;
    Vista la proposta del segretario generale;
    Udita la relazione del presidente;
                              Delibera:
    Omissis.
                              Art. 28.
                       Disposizioni abrogative
    1.  A  far  data  dell'entrata  in vigore della presente delibera
cessano  di  avere  efficacia le disposizioni di cui alle delibere n.
545/00/CONS,  n. 546/00/CONS e successive modifiche ed integrazioni e
n.  867/00/CONS,  nonche'  ogni  altra disposizione dell'Autorita' in
contrasto   o   incompatibile  con  quanto  previsto  nella  presente
delibera.
                              Art. 29.
                       Disciplina transitoria
    1.  Restano  salve,  in alternativa alle disposizioni di cui alla
presente  delibera,  le  condizioni  definite  per  i  rapporti e gli
incarichi gia' vigenti, fino al termine per gli stessi specificamente
previsto o, in mancanza di detto termine, fino al 31 dicembre 2002.
                              Art. 30.
                         Disposizioni finali
    Omissis.
    2.  La  presente  delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale
dell'Autorita'.  Un  estratto  della  presente delibera e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Napoli, 10 luglio 2002
                                                 Il presidente: Cheli