IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002 con il quale la
validita'  dell'autorizzazione triennale rilasciata dall'organismo di
controllo denominato "Check Fruit S.r.l.", con decreto del 28 gennaio
1999, e' stata prorogata fino al 3 settembre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  "Scalogno di Romagna", allo schema
tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo
2002, protocollo n. 61365;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime   condizioni   stabilite  nell'autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Check  Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via Cesare Baldini n. 24,
con  decreto  28  gennaio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica protetta "Scalogno di Romagna" registrata con
il  regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997,
gia'  prorogata  con  decreti  4  febbraio  2002 e 23 maggio 2002, e'
ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far  data  dal 3
settembre 2002.