IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Ceppo  Rosalia, nata a Villa Maria
(Argentina)   il   9 giugno  1971,  cittadina  italiana,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale argentino
di  "Trabajador social" come attestato dal certificato rilasciato dal
"Colegio  de  profesionales  en  servicio  social" di Cordoba, cui e'
iscritta   dall'agosto   1993,   ai   fini  dell'accesso  all'albo  e
l'esercizio in Italia della professione di "assistente sociale";
  Considerato che e' in possesso del titolo accademico di "Trabajador
Social  con  orientaciones  en  salud-minoridad y familia" conseguito
presso  l'"Instituto  Nacional  de Educacion superior" di Villa Maria
(Argentina) nel dicembre 1992;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 19 febbraio 2002;
  Visto  il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria, con nota datata 6 marzo 2002;
  Ritenuto  che  la  richiedente  e'  in  possesso  di una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di "assistente sociale" - Sezione B dell'albo, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Ceppo  Rosalia,  nata  a  Villa  Maria (Argentina) il
9 giugno   1971,   cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli "assistenti sociali" - Sezione B - e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 15 luglio 2002
                                          Il direttore generale: Mele