IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista  la delibera in data 19 giugno 2002 con la quale il Consiglio
superiore  della  magistratura ha modificato il primo comma dell'art.
44 ed il terzo comma dell'art. 30 del regolamento interno;
                              Decreta:
  Con  decorrenza  dalla  data  di  insediamento  del nuovo Consiglio
superiore della magistratura:
    Il  primo comma dell'art. 44 del regolamento interno e' formulato
come segue:
    "1.  Il  Consiglio  delibera validamente con la partecipazione di
almeno  quindici  componenti,  dei  quali  dieci  magistrati e cinque
eletti  dal  Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono
la  maggioranza  dei  voti  validi  espressi  a norma dell'art. 25. A
parita' di voti prevale il voto del Presidente della seduta".
  Il  terzo  comma  dell'art. 30 del regolamento interno e' formulato
come segue:
  "3. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e', di regola,
pari  a  sei, eccettuata la Commissione per il bilancio del Consiglio
ed  il  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita', che ha tre
componenti".
    Roma, addi' 2 luglio 2002
                               CIAMPI
                                       Il segretario generale: Pratis