LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei
servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati
nelle strutture operative regionali competenti in materia;
  Visto  l'accordo  (rep. n. 1263) sancito nella seduta del 24 maggio
2001 da questa Conferenza;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Conferenza  unificata  (rep. n.
551/CU)  nella seduta del 4 aprile 2002 sullo schema di DPCM, recante
il   trasferimento   alle   regioni   degli   uffici  periferici  del
Dipartimento  dei  servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e
mareografico,  in  attuazione  dell'art.  92,  comma  4,  del decreto
legislativo n. 112/1998;
  Vista  la  nota  del  Dipartimento  per i servizi tecnici nazionali
prot.  DSTN/16/C.D.  del  6 giugno  2002,  con  la quale si chiede la
proroga al 1 ottobre 2002 per l'assegnazione del personale;
  Considerati  gli  esiti  dell'incontro  tecnico  Stato-regioni  del
9 luglio  2002,  presso  l'ufficio  del commissario straordinario del
Governo  per l'attuazione del decentramento amministrativo, nel corso
del  quale  i  rappresentanti  delle  regioni e delle amministrazioni
centrali  interessate,  nelle  more  del  perfezionamento  del citato
D.P.C.M.,  hanno  convenuto  sulla  predetta  richiesta  avanzata dal
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
  Considerato   che   anche  le  risorse  finanziarie  devono  essere
trasferite alla stessa data;
  Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni;
                          Sancisce accordo
ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, tra
Governo e regioni, nei seguenti termini:
  1.  Il termine per il trasferimento di personale di cui all'art. 2,
comma  5  dello  schema di D.P.C.M. per il trasferimento alle regioni
degli   uffici   periferici  del  Dipartimento  dei  servizi  tecnici
nazionali  -  Servizio idrografico e mareografico, ai sensi dell'art.
92,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 112/1998, previsto al 1
luglio 2002, viene concordemente stabilito al 1 ottobre 2002.
  2.  Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 dello stesso schema di
D.P.C.M.,  sono, conseguentemente, trasferite alla stessa data per un
importo pari ai tre dodicesimi dei rispettivi stanziamenti di spesa.
  3.  Tali  modifiche  verranno  recepite  nel  testo  definitivo del
D.P.C.M.   recante   il   trasferimento  alle  regioni  degli  uffici
periferici  del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio
idrografico  e  mareografico,  attuativo  dell'art.  92, comma 4, del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
    Roma, 11 luglio 2002
                                             Il presidente: La Loggia