Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE
                   per il Lazio, Abruzzo e Molise
  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5  Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1";
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   garante   del
contribuente;
  Vista  la  nota inviata in data 8 luglio 2002, prot. n. 577485, con
le  quali  e' stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare e
mancato funzionamento di parte dei servizi di pubblicita' immobiliare
dell'ufficio provinciale di Roma - circoscrizioni di RM1 e RM2;
  Accertato   che  tale  interruzione  del  suddetto  ufficio  e'  da
attribuirsi  alle  assemblee  sindacali effettuate dal personale, con
conseguente  interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi
della pubblicita' immobiliare;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'ufficio;
  Sentito  l'ufficio  del  garante del contribuente con nota datata 9
luglio 2002, prot. n. 6126;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la
struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
                              Decreta:
  Il  periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato
ufficio e' accertato come segue:
    per  il  giorno  24  giugno  2002,  irregolare  funzionamento per
sospensione  del  servizio dalle ore 10 antimeridiane delle attivita'
connesse ai servizi della pubblicita' immobiliare;
    per  i  giorni del 25 e del 26 giugno 2002, mancato funzionamento
per sospensione delle attivita' connesse ai servizi della pubblicita'
immobiliare;
  Regione Lazio:
    Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                Il direttore compartimentale: Gerbino