IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
nella  legge  8 febbraio  1934, n. 367, ed il relativo regolamento di
esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  legge  7 novembre  1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a
Parigi  il  18 novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia;
  Vista   la   direttiva   comunitaria 98/93/CE   del  Consiglio  del
14 dicembre  1998,  recante  modifiche  alla direttiva 68/414/CEE del
Consiglio  del  20 dicembre  1968,  che  stabilisce l'obbligo per gli
Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale
e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;
  Visti,  in  particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di
riserva  del  Paese  siano  determinate  annualmente  con decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, in
detto  decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare
la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 16979 in data 30 maggio 2002 con
il  quale  sono  stati  fissati  l'ammontare complessivo delle scorte
obbligatorie  per l'anno in corso e la ripartizione di esso tra tutti
i soggetti tenuti all'obbligo;
  Viste   le  dichiarazioni  con  le  quali  alcuni  soggetti  tenuti
all'obbligo,  nel  far  presente  di  aver erroneamente comunicato le
immissioni  al  consumo  sulle  quali e' stato formulato il conteggio
posto  a  base  del  decreto  n. 16979 sopra citato, hanno chiesto la
rideterminazione delle scorte a proprio carico;
  Ritenuto  necessario  procedere  ad  un  nuovo calcolo delle scorte
obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato A  del decreto
legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e  mantenere
stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta
per  l'anno 2003 ammontano a complessive tonnellate 14.575.264 di cui
t 14.108.283  derivanti  dalle immissioni al consumo e/o esportazioni
effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2001 e t 466.981 da detenere
come  quota  aggiuntiva  necessaria a raggiungere i livelli di scorta
fissati  a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3
e 10 del decreto legislativo citato.
  2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle
esportazioni  e/o  lavorazioni  effettuate  per  conto di committenti
esteri  nel  corso  dell'anno 2001, detraibile, ai sensi dell'art. 3,
comma   2,   del   decreto   legislativo   31 gennaio  2001,  n.  22,
dall'ammontare   della   scorta  e'  pari  a  complessive  tonnellate
1.012.736 cosi' suddivise:
    cat. I: t 274.234;
    cat. II: t 467.193;
    cat. III: t 271.309.
  3.  Le  quote  incrementali AIE da aggiungere alle scorte derivanti
dalle   esportazioni   e/o   lavorazioni   effettuate  per  conto  di
committenti esteri nel corso dell'anno 2001 sono le seguenti:
    cat. I: t 9.077;
    cat. II: t 15.464;
    cat. III: t 8.980,
per un totale di t 33.521.
  4.  Il  quantitativo  residuo da ripartire tra tutti i soggetti che
nel   corso  dell'anno  2001  abbiano  immesso  al  consumo  prodotti
petroliferi   finiti   nel  mercato  interno  ammonta  a  complessive
tonnellate 13.529.007 cosi' suddivise:
    cat.  I  (benzine  per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina
per  aerei,  carburanti  per  motori  di aviazione del tipo benzina):
tonnellate 3.610.729;
    di   cui,  per  effetto  di  immissioni  al  consumo:  tonnellate
3.495.044;
    e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 115.685;
    cat.  II  (gasoli,  oli  per  motori  diesel,  petrolio lampante,
carburante  per  motori  a  reazione  del tipo cherosene): tonnellate
6.482.397;
    di   cui,  per  effetto  di  immissioni  al  consumo:  tonnellate
6.274.706;
    e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 207.691;
    cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.435.881;
    di   cui,  per  effetto  di  immissioni  al  consumo:  tonnellate
3.325.798;
    e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 110.083.