IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale viene prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo); Vista l'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999; Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 ottobre 1999, n. 3012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 29 ottobre 1999; Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2001, n. 3127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001; Considerato che l'avanzamento delle attivita' di risanamento ambientale e' giunto alla fase esecutiva degli interventi di messa in sicurezza sulle aree private ed e' prossima la definizione dell'accertamento dello stato dell'inquinamento, e che devono quindi essere avviate tutte le iniziative atte ad individuare gli interventi di bonifica delle aree pubbliche e private; Considerato, altresi', che tali attivita' debbono essere compiute contestualmente a quelle di controllo e di monitoraggio delle operazioni in corso di svolgimento nelle parti di competenza dei privati; Ritenuto necessario, per un corretto e piu' celere adempimento dei compiti attribuiti al commissario delegato, potenziarne l'ufficio, snellire le modalita' approvative ed esecutive delle diverse fasi procedurali, anche mediante la previsione della facolta', da parte del Commissario delegato, di affidamento ad altri soggetti di specifiche e ben individuate attivita' di carattere esecutivo; Rilevata, altresi', l'opportunita' di valorizzare forme di cooperazione in merito alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di comunicazione svolte dal commissario delegato con quelle istituzionalmente attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' agli enti da esso vigilati, per il definitivo superamento dello stato di emergenza ed il ritorno al regime ordinario delle competenze in materia; Vista la nota in data 27 febbraio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale si propone la modifica delle ordinanze summenzionate; Acquisita l'intesa della regione Piemonte; Acquisita l'intesa della regione Liguria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato, per il compimento di determinate attivita' di carattere esecutivo, puo' nominare un soggetto attuatore, il quale operera' sulla base della programmazione stabilita e delle direttive impartite dal commissario delegato. 2. Al comma 1 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, dopo le parole "al commissario delegato" sono aggiunte le seguenti: "ed al soggetto attuatore".