IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  del 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  marzo 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  dei  comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in
ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22  dicembre  2000, con il quale viene prorogato, fino al 31 dicembre
2002,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio  dei  comuni di Cengio
(Savona) e Saliceto (Cuneo);
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2986,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129
del 4 giugno 1999;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 21 ottobre 1999, n.
3012,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 255 del 29 ottobre 1999;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2001, n. 3127,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101
del 3 maggio 2001;
  Considerato   che  l'avanzamento  delle  attivita'  di  risanamento
ambientale e' giunto alla fase esecutiva degli interventi di messa in
sicurezza   sulle   aree   private  ed  e'  prossima  la  definizione
dell'accertamento  dello stato dell'inquinamento, e che devono quindi
essere avviate tutte le iniziative atte ad individuare gli interventi
di bonifica delle aree pubbliche e private;
  Considerato,  altresi',  che tali attivita' debbono essere compiute
contestualmente  a  quelle  di  controllo  e  di  monitoraggio  delle
operazioni  in  corso  di  svolgimento  nelle parti di competenza dei
privati;
  Ritenuto  necessario, per un corretto e piu' celere adempimento dei
compiti  attribuiti  al  commissario delegato, potenziarne l'ufficio,
snellire  le  modalita'  approvative  ed esecutive delle diverse fasi
procedurali,  anche  mediante  la previsione della facolta', da parte
del  Commissario  delegato,  di  affidamento  ad  altri  soggetti  di
specifiche e ben individuate attivita' di carattere esecutivo;
  Rilevata,   altresi',   l'opportunita'   di  valorizzare  forme  di
cooperazione  in merito alle attivita' di ricerca, di sperimentazione
e  di  comunicazione  svolte  dal  commissario  delegato  con  quelle
istituzionalmente  attribuite  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio,  nonche'  agli enti da esso vigilati, per il
definitivo  superamento  dello  stato  di  emergenza ed il ritorno al
regime ordinario delle competenze in materia;
  Vista la nota in data 27 febbraio 2002 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio con la quale si propone la modifica delle
ordinanze summenzionate;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
  Acquisita l'intesa della regione Liguria;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  commissario  delegato,  per  il  compimento  di determinate
attivita'   di   carattere   esecutivo,  puo'  nominare  un  soggetto
attuatore,   il   quale  operera'  sulla  base  della  programmazione
stabilita e delle direttive impartite dal commissario delegato.
  2.  Al comma 1 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986,
dopo  le  parole "al commissario delegato" sono aggiunte le seguenti:
"ed al soggetto attuatore".